Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

52 LUIGI SABBARESE le strutture, il più possibile adeguata alio sviluppo delle Ecclesiae novellae. Pro­prio per favorire questa crescita, si tratta di coniugare persone, strutture, beni e mezzi con la cultura autoctona. Sono ampi e complessi gli ambiti di questo “in- vestimento missionario” ehe comporta tre livelli di considerazioni. Un primo li- vello investe le persone e le strutture, ehe con la loro azione missionaria edifica- no, sviluppano e consolidano le Chiese in missione: i sacerdoti fidei donum, le convenzioni tra Vescovi e Istituti religiosi, i sistemi giuridici della commissio e dei mandatum. Un secondo livello privilegia la formazione, lo studio e la cultura come strumenti per 1’annuncio “inculturato”, con 1’ausilio di sussidi e di catechi- smi, nonché il ruolo degli Istituti affiliati e/o aggregati. Un ultimo livello consi­dera i beni economici e 1’autonomia delle Chiese missionarie, con tutte le que­stioni concernenti la loro amministrazione, il sostentamento dei clero, il sistema attuale e 1’attuazione di sussidi economici, le iniziative delle PP.OO.MM. II. IL DIRITTO MISSIONARIO NEL DIRITTO PARTICOLARE Öltre che nel diritto comune, il diritto missionario si comprende meglio se letto attraverso le categorie della sussidiarietà e della complementarietà, e, quin- di, come già accennato, nell’ambito dei diritto particolare. II diritto canonico ha nella Chiesa il compito di custodire e garantire la tra- smissione dei depositum fidei, di favorire cioè che 1’annuncio della Parola e la celebrazione dei sacramenti - realtà su cui si fonda lo sviluppo e la costruzione della vita ecclesiale - restino immutate nel tempo e nello spazio nel loro contenu- to salvifico ultimo. Ciô ehe la Chiesa predica oggi e cio ehe essa fa, per sostenere la vita delPuomo e per aiutarlo nell’affrontare i suoi problemi, è esattamente quello ehe Cristo ha voluto affidarle affmché tutti gli uomini possano conoscerlo e raggiungere cosi la vita eterna. Tale missione salvifica deve tener conto del fatto ehe 1’annuncio della Parola deve calarsi in situazioni culturali assolutamente disparate e diversificate. II diritto canonico interviene quindi in un inevitabile compito di adattamento e di mediazio- ne - ovvero di inculturazione - affmché la missione salvifica possa realizzarsi e portare frutto in ogni cultura. Sotto il profilo deli’inculturazione, il can. 584 § 2 del CCEO prescrive: «L’evangelizzazione dei popoli avvenga in modo ehe, osservata l’integrità della fede e dei costumi, il Vangelo si possa esprimere nella cultura dei singoli popoli, cioè nella catechesi, nei riti liturgici propri, nell’arte sacra, nel dirit­to particolare e infine in tutta la vita ecclesiale». Mentre il CIC non ha un canone che richiami espressamente il principio dell’inculturazione.81 sl La quai cosa desto meraviglia e fu notata in sede di revisione del CCEO. Cf Nuntia, XXVIII (1989), 76.

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