Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 41 cazione ministeriale ad una Chiesa diversa da quella di incardinazione è motiva- ta dalla natura stessa della Chiesa universale, quale comunione tra e di Chiese particolari, in quibus et ex quibus esiste Tunica Chiesa di Cristo.46 Riprendendo implicitamente questo principio conciliare, Pastores dabo vobis esorta: «II sacerdote deve maturare nella coscienza della comunione ehe sus- siste tra le diverse Chiese particolari, una comunione radicata nel loro stesso es- sere di Chiese che vivono in loco la Chiesa unica e universale di Cristo. Una simile coscienza di comunione interecclesiale favorirà lo “scambio di doni”, a co- minciare dai doni vivi e personali, quali sono gli stessi sacerdoti. Di qui la dispo- nibilità, anzi Pimpegno generoso per il realizzarsi di un’equa distribuzione dei clero».47 Anche il Direttorio Dives Ecclesiae sottolinea sia l’universalità sia la missio- narietà sacerdotale. Riprendendo Pastores dabo vobis, ricorda ehe «”il dono spirituale ehe i presbiteri hanno ricevuto nell’ordinazione, li prépara ad una vastissima e universale missione di salvezza”. Per Pordine e il ministero ricevuto, in- fatti, tutti i sacerdoti sono associati al corpo episcopale e, in comunione gerarchi- ca con esso, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa. L’appartenenza, quindi, ad una Chiesa particolare mediante P incardinazione non deve rinchiudere il sacerdote in una mentalità ristretta e particolaristica, ma aprirlo al servizio anche di altre Chiese, perché ogni Chiesa è la realizzazione particolare delPunica Chiesa di Gesù Cristo, tanto ehe la Chiesa universale vive e compie la sua missione nelle e dalle Chiese particolari in comunione effettiva con essa».48 49 Ribadito il principio della communio Ecclesiarum e in esso la dimensione universale dei ministero presbiterale, il Direttorio richiama come una nécessita della Chiesa «il bisogno di inviare i suoi ministri nei luoghi dove più urgente è la loro missione e di impegnarsi a realizzare una più equa distribuzione dei cle^ 46 «I Vescovi, invece, singolarmente presi, sono il principio visibile e il fondamento dell’unità nelle loro Chiese particolari, formate a immagine della Chiesa universale, nelle quali e a partire dalle quali esiste Ia sola e unica Chiesa cattolica» (LG 23a). 47 Ioannes Paulus II, Adhortatio apostolica postsynodalis Pastores dabo vobis, n. 74, in A AS, LXXXIV (1992), 789. 48 Congregatio pro Clericis, Directorium Dives Ecclesiae, pro Presbyterorum ministerio et vita, 31 mardi 1994, in EV, XIV/771. Si noti ehe il Direttorio nel citato testo riprende esplicitamente il principio ecclesiologico, formulate in LG 23a, secondo cui le Chiese particolari provengono e sussistono nell’unica Chiesa di Cristo. 49 EV, XIV/772. II 13 luglio 1991 fu istituita la Commissione per una distribuzione più equa dei sacerdoti nel mondo: Secretaria Status, Rescriptum ex audientia SS.mi In octavo coetu, quo Interdicasterialis Commissio pro aequa sacerdotum distributione permanenter constituitur, 13 iulii 1991, in ECM, 1/2040.