Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Ignazio ceffalia: "I sinodi intereparchiali". Strutture di coordinamento delle tre circoscrizioni ecclesiastische bizantine d'Italia
184 IGNAZIO CEFFALIA tenimento del proprio patrimonio teologico, spirituale, liturgico e disciplinare. Tali condizioni hanno suggerito ai Gerarchi delle tre circoscrizioni di adottare come strumento di cooperazione e di consultazione “il Sinodo Intereparchiale”, una figura sicuramente extra-codiciale per il sistema giuridico allora vigente e per 1’attuale Codice di diritto canonico, in quanto non contemplato nella£A7Pastoralis, né nel CIC dei ‘ 17, né tanto meno nel CCEO. Una giustifícazione giuridica sulla natura di quest’organismo di consultazione, scelto dai Gerarchi* 3 fin dall’erezione delle Eparchie Italo-albanesi e dei Mo- nastero-Esarchico di Grottaferrata, è stata data dagli stessi Ordinari in una Nota di precisazione, pubblicata prima della celebrazione del I Sinodo Intereparchiale di Grottaferrata (1940) e contenuta nei Cenni storico-giuridici sui Sinodi. Tale chiarificazione, metteva in evidenza gli elementi essenziali di questa figura giuridica extra-codiciale, ed in particolare si affermava ehe: «Il Sinodo che ci accingiamo a celebrare, per quanto esca dalla Stretta cer- chia di una diocesi, non puô assumere l 'importanza di un Concilio Provinciale, perché gli Ordinari che l 'hanno convocato con 1’autorizzazione dei Sommo Pontefice, non costituiscono una Provincia Ecclesiastica. Uscendo perô dai limiti di una diocesi ed essendo stato convocato con pari autorità dagli Ordinari ehe lo presiederanno con ugualepotere legislativo, è naturale ehe la sua importanza, pur non raggiungendo quella di un Concilio Provinciale vero e proprio, è maggiore di quella di un semplice Sinodo diocesano»4. II Sinodo Intereparchiale, dunque è stato compreso come una via mediana tra il Sinodo diocesano {CIC ’ 17 cann. 3 5 6-3 62) ed il Concilio provinciale {CIC ‘ 17 cann. 281 -292), adattata alla situazione concreta delle realtà ecclesiali bizantine dTtalia, essendo tre Chiese particolari immediatamente soggette alia Sede Apo- stolica senza alcuna struttura ecclesiastica intermedia di coordinamento. Dunque, uno strumento giuridico per la cooperazione pastorale tra queste circoscrizioni che iniziavano ad organizzarsi autonomamente dopo essere state sottratte alia giurisdizione degli Ordinari latini, e ehe avevano una particolare urgenza nel definire un piano pastorale comune, un’uniformità liturgica estesa a tutte le co- munità locali ed un’unitarietà disciplinare ehe unificasse tutte le parrocchie di Fideles”, in Lajme, 2 (1994) 22-29; Id., “La Comunità ecclesiale Italo-albanese di Lungro (Cs) nelle visite pastorali della prima metà del XIX secolo”, in Lajme 2 (1995) 16-26; I. CROCE, Italo-Albanesi, in Studi storici suile Fonti dei diritto canonico orientale, (Codifica- zione Canonica Orientale, Serie I, Fonti 8), Città del Vaticano 1932, 225-264. 3 Si trattava di S.E. Mons. Giovanni Mele, Vescovo di Lungro; il Card. Luigi Lavitrano, Amministratore Apostolico di Piana dei Greci; e p. Isidore Croce, Archimandrita-Esarca dei Monastère di Grottaferrata. 4 Manuale deli Sinodo Intereparchiale delle Eparchie di Lungro e di Piana dei Greci e dei Monastero-Esarchico di Grottaferrata, Grottaferrata 1940, 35-36.