Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Ignazio ceffalia: "I sinodi intereparchiali". Strutture di coordinamento delle tre circoscrizioni ecclesiastische bizantine d'Italia

184 IGNAZIO CEFFALIA tenimento del proprio patrimonio teologico, spirituale, liturgico e disciplinare. Tali condizioni hanno suggerito ai Gerarchi delle tre circoscrizioni di adottare come strumento di cooperazione e di consultazione “il Sinodo Intereparchiale”, una figura sicuramente extra-codiciale per il sistema giuridico allora vigente e per 1’attuale Codice di diritto canonico, in quanto non contemplato nella£A7Pa­storalis, né nel CIC dei ‘ 17, né tanto meno nel CCEO. Una giustifícazione giuridica sulla natura di quest’organismo di consultazio­ne, scelto dai Gerarchi* 3 fin dall’erezione delle Eparchie Italo-albanesi e dei Mo- nastero-Esarchico di Grottaferrata, è stata data dagli stessi Ordinari in una Nota di precisazione, pubblicata prima della celebrazione del I Sinodo Intereparchiale di Grottaferrata (1940) e contenuta nei Cenni storico-giuridici sui Sinodi. Tale chiarificazione, metteva in evidenza gli elementi essenziali di questa figura giu­ridica extra-codiciale, ed in particolare si affermava ehe: «Il Sinodo che ci accingiamo a celebrare, per quanto esca dalla Stretta cer- chia di una diocesi, non puô assumere l 'importanza di un Concilio Provinciale, perché gli Ordinari che l 'hanno convocato con 1’autorizzazione dei Sommo Pontefice, non costituiscono una Provincia Ecclesiastica. Uscendo perô dai li­miti di una diocesi ed essendo stato convocato con pari autorità dagli Ordinari ehe lo presiederanno con ugualepotere legislativo, è naturale ehe la sua impor­tanza, pur non raggiungendo quella di un Concilio Provinciale vero e proprio, è maggiore di quella di un semplice Sinodo diocesano»4. II Sinodo Intereparchiale, dunque è stato compreso come una via mediana tra il Sinodo diocesano {CIC ’ 17 cann. 3 5 6-3 62) ed il Concilio provinciale {CIC ‘ 17 cann. 281 -292), adattata alla situazione concreta delle realtà ecclesiali bizantine dTtalia, essendo tre Chiese particolari immediatamente soggette alia Sede Apo- stolica senza alcuna struttura ecclesiastica intermedia di coordinamento. Dun­que, uno strumento giuridico per la cooperazione pastorale tra queste circoscri­zioni che iniziavano ad organizzarsi autonomamente dopo essere state sottratte alia giurisdizione degli Ordinari latini, e ehe avevano una particolare urgenza nel definire un piano pastorale comune, un’uniformità liturgica estesa a tutte le co- munità locali ed un’unitarietà disciplinare ehe unificasse tutte le parrocchie di Fideles”, in Lajme, 2 (1994) 22-29; Id., “La Comunità ecclesiale Italo-albanese di Lungro (Cs) nelle visite pastorali della prima metà del XIX secolo”, in Lajme 2 (1995) 16-26; I. CROCE, Italo-Albanesi, in Studi storici suile Fonti dei diritto canonico orientale, (Codifica- zione Canonica Orientale, Serie I, Fonti 8), Città del Vaticano 1932, 225-264. 3 Si trattava di S.E. Mons. Giovanni Mele, Vescovo di Lungro; il Card. Luigi Lavitrano, Amministratore Apostolico di Piana dei Greci; e p. Isidore Croce, Archimandrita-Esarca dei Monastère di Grottaferrata. 4 Manuale deli Sinodo Intereparchiale delle Eparchie di Lungro e di Piana dei Greci e dei Monastero-Esarchico di Grottaferrata, Grottaferrata 1940, 35-36.

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