Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Orazio Condorelli: Coesistenza di comunita di rito diverso nel medesimo territorio: principi canonici e frammenti di esperienze

COESISTENZA DI COMUNITÀ DI RITO DIVERSO NEL MEDESIMO TERRITORIO 17 ehe era variamente caduta “in diversas haereticas, nefariasque opiniones et ab­surda deliramenta”; andavano repressi e rimossi gli abusi perpetrati da presbiteri sia greci ehe latini nella celebrazione delle Messe e degli altri uffici sacri. Nel fervore pastorale promosso dal Concilio di Trento, a Roma convergevano i dub- bi e le doglianze dei vescovi latini ehe governavano diocesi dove esistevano co- munità di rito greco: si confrontavano con realtà liturgiche e disciplinari ehe ap- parivano come abusive deviazioni dalla “purezza” dei rito latino; erano sospetto- si, forse non a torto, della obbedienza a Roma dei prelati e dei fedeli di tali comu- nità. La “riduzione dei Greci alla forma di vita cattolica”26 divenne allora il prin­cipale obiettivo della Sede Romana. Per sovrintendere a questo programma ven­ne istituita, nel 1573, la Congregazione dei Greci (Congregatio super reforma­tione Graecorum in Italia existentium). Pochi anni dopo, nel 1577, il Collegio Greco di Roma venne fondato con la fïnalità di “ricondurre 1’antica e celebre na- zione greca dalla nebbia dell’ignoranza e dell’errore alla luce della verità e sulla via della salvezza”27. Sotto il profilo dell’organizzazione ecclesiastica, i regola- menti di Pio IV e Pio V inaugurarono un regime canonico sostanzialmente defi­nitivo, ehe fu consolidato nel 1595 da Clemente VIII con la Perbrevis instructio indirizzata ai vescovi latini nelle cui diocesi si trovassero Greci e Albanesi vi­venti secondo il rito greco28.1 fedeli ed il clero di rito greco erano defmitivamen- te posti sotto la giurisdizione degli ordinari locali29; da allora in poi, a soddisfare 26L’espressione era ricorrente nella fase della “nonnalizzazione” post-tridentina: PERI, L 'unione delta Chiesa Orientale con Roma, cit., 122 s. 27 V. PERI, Inizi e fïnalità ecumeniche dei Collegio Greco in Roma, in Aevum 44 (1970) 1-71 ; le parole fra virgolette si leggono nel motu proprio {In Apostolicae Sedis specula) con cui GREGORIO XIII istitui il Collegio: Bullarum... amplissima collectio, cit., C. COCQUELINES (ed.), t. IV.3, 328-330 (13 gennaio 1577); cfr. Peri, Inizi e fïnalità, cit., 2 nota 5. 28 Perbrevis instructio super aliquibus ritibus Graecorum ad RR.PP.DD. Episcopos Lati­nos, in quorum civitatibus vel dioecesibus Graeci vel Albanenses Graeco ritu viventes degunt: si puô leggere nel Bullarium Pontificium Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, I, Ro­mae 1839,1-4. Cenni in Peri, Chiesa latina e Chiesa greca, cit., 216 s. Perun’analisi del do­cumento V. ieromonaco Isidoro (Croce), Italo-Albanesi, in Studi storici suile fonti dei diritto canonico orientale (Codificazione Canonica Orientale, Serie I, Fonti 8), Città dei Vaticano 1932,224-264(245-250). 29 È il regime organizzativo di fatto vigente al tempo della citata cost. Etsi pastoralis di Papa Benedetto XIV (1742) e da questa confermato; mi sembra importante rilevare ehe la costiUizione, tuttavia, non esclude ehe la Sede Apostolica possa istituire vescovi di rito greco per Ia cura pastorale delle popolazioni viventi secondo il medesimo rito, secondo il regime vi­gente anteriormente al 1564; per questa ipotesi le relazioni fra prelati latini e prelati greci ven- gono delineate secondo gli schemi giá definiti da Leone X nel breve Accepimus nuper dei 1521 [const. Etsi pastoralis, § IX, nn. XIX-XXI (ed. cit., 183-184)]. Sulla celebre costituzio- ne di Benedetto XIV v. 1’analisi di Isidoro (Croce), Italo-Albanesi, cit., 257-261. Per una in­formata trattazione storica e giuridica v. quanto scrisse lo stesso Benedetto XIV, De Synodo dioecesana libri tredecim, Ferrariae 1760, lib. II, cap. XII {de Episcopo latino, in cuius Dioe-

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