Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO
172 LORENZO LORUSSO tiva di governo suile persone o sui luoghi28. Nella precedente legislazione orientale, si stabiliva ehe il diritto alla approbatio spettava alla Sede Apostolica, mentre il Patriarca aveva il diritto alla recognitio del testo dei libri liturgici e poteva concedere, sulla base del testo approvato, in vulgus emendi licentiam29. I libri di preghiere o di devozioni destinati all’uso pubblico o privato dei fede- li cristiani necessitano della licenza ecclesiastica. Si tratta di un principio evidente, che perô incontra qualche difficoltà pratica. Alcune Chiese orientali cattoli- che infatti mancano di una propria edizione dei libri liturgici, o almeno di alcuni, ed utilizzano necessariamente le edizioni in uso nelle Chiese ortodosse corri- spondenti, che talvolta sono oggettivamente molto ben curate. Tale impiego av- viene tradizionalmente con la tacita approvazione della Sede Apostolica o di Au- torità locali. Questa necessità, esaminata ogni cosa con prudenza, puô anche ri- velarsi una consuetudine preziosa, in quanto manifestazione della comunione parziale ma profonda ed estesa che esiste fïno ad oggi tra le Chiese cattoliche ed ortodosse che provengono da un ceppo comune, e puô essere un germe dinamico per il recupero della comunione piena. D’altronde non poche edizioni di libri liturgici curate a Roma sono talora apprezzate ed usate dai fratelli ortodossi. E da evitare comunque ogni differenziazione non necessaria tra i libri liturgici delle Chiese orientali cattoliche e di quelle ortodosse. Si auspicano invece, nellamisu- ra dei possibile, edizioni comuni (can. 656; Istr. n. 29). Per Tuso liturgico e cate- chistico devono usarsi soltanto quelle edizioni della Sacra Scrittura ehe portano T approvazione ecclesiastica; tutte le altre edizioni devono essere munite almeno della licenza ecclesiastica (can. 655 §3)30. Ogni Gerarca curerà con la massima diligenza che le celebrazioni s’accordino con le prescrizioni dei libri liturgici (can. 674 § 1) e con le legittime consuetudini (cann. 1506-1507). In quanto promotore della vita liturgica egli curerà anche la custodia fedele e Tosservanza accurata del proprio rito e non ammetterà in esso dei mutamenti se non per ragione di un organico progresso (cf. OE 6; can. 40 §1)31. Questo significa ehe è necessario che ogni 28 Cf. C. Vasil, “Nonne”, in Ius Ecclesiarum, op. cit., 363-391. 29 Motu Proprio Cleri sanctitati, 2 giugno 1957, can. 279 §2: “Patriarchae competit librorum liturgicorum editionis recognitio, ipseque respondere debet de fidelitate et integritate textus deque eius congruentia cum textu approbato; atque, congruentia probata, in vulgus edendi licentiam concedere valet. Prima autem textuum liturgicorum approbatio Sedi Apostolicae reservatur”. 30 La licenza ecclesiastica sta ad indicare ehe l’opéra è immune da errori circa la fede catto- lica e i costumi. L’approvazione ecclesiastica sta ad indicare ehe Topera è accettata dalla Chiesa, oppure conforme alla dottrina autentica della Chiesa. 31 “Nel modificare T antica prassi liturgica ci si deve chiedere se Telemento ehe si intende introduire sia coerente con il significato dei contesta nel quale si colloca. Tale contesta andrà compreso a partire da eventuali richiami alia sacra Scrittura, alTinterpretazione dei santi Pa-