Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio
148 GÉZA KUMINETZ contro la propria coscienza. Questo non esclude ma presuppone la possibilité di ricerca della Vérité prima e la libera pratica nella Vérité trovata. Tutto questo cambiamento, essendo un problema legislativo (de lege ferenda) dipende dalla prudente decisione del legislatore supremo. La potestá della Chiesa sulla forma naturalmente non si esaurisce nell ’ attivitá legislativa ma si estende anche nel campo giudiziale, e in quello amministrativo. Infatti un giudice ecclesiastico cattolico deve pronunziare una sentenza sui valo- re di un matrimonio forse invalido a causa della mancanza o del difetto della forma canonica, oppure dare la dispensa dall’obbligo della forma che richiede al- meno la potestá esecutiva. IV. Conclusioni Come abbiamo potuto vedere, nel legiferare il matrimonio, ci sono almeno due poteri sovrani competenti : la Chiesa Cattolica ed i diversi Stati. Benchè queste due société abbiano una concezione notevolmente divergente sui matrimonio, esse devono rispettare tutte le leggi emanate in materia, anzi, devono in qual- che modo cooperare, altrimenti viene messa in pericolo la validité stessa del matrimonio. Dato ehe la forma della celebrazione è un atto unico e percio non puô essere celebrato simultaneamente secondo le norme di due ordinamenti giuridi- ci. Inoltre la celebrazione dei matrimonio secondo la forma prescritta da parte della propria religione è la manifestazione e 1 ’ esercizio del diritto alla liberté religiosa e è anche il segno della liberté di una comunitá religiosa. Il matrimonio infatti è una cosa sacra e tocca la personalitá nella sua intimité. Per questo motivo lo Stato non deve impedire la celebrazione religiosa di un matrimonio fra le parti giuridicamente abili. Negli Stati moderni, almeno nel mondo occidentale, domina una concezione divorzista sui matrimonio, cioè secondo le loro legislazioni il matrimonio è un contratto solubile, il che nella legislazione canonica cattolica è assolutamente inaccettabile. Cio significa ehe la legislazione ecclesiale sui matrimonio è prati- camente una legislazione parallela a quella statale. La legislazione cattolica sáré dunque applicata soltanto lé dove i fedeli riconoscono di fatto questa competen- za della Chiesa. L’altro segno di questo parallelismo è proprio l’obbligatorieté del matrimonio civile. I due ordinamenti possono ugualmente „funzionare indi- pendentemente l’uno dall’altro, facendo osservare le proprie norme con mezzi propri”37. Anche questo potrebbe essere un segno della sovranitá dell’ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, come espressione del caratte37 Cf. P. Erdő, Le espressioni canoniche dei matrimonio nella storia, in Folia Canonica 2 (1999) 50.