Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio

I RAPPORTI FRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA 149 re spirituale dello stesso ordinamento.38 Se l’applicazione delle norme canoni- che dipende maggiormente dal riconoscimento dei fedeli, allora l’attività della Chiesa si sposta sulla pastorale e sulla catechesi, altrimenti i fedeli non saranno debitamente istruiti sui vero momento religioso dei matrimonio ed i loro even- tuali matrimoni, e di conseguenza non rispetteranno le leggi ecclesiastiche ri- guardanti il matrimonio. Ma cio non diminuisce affatto 1’importanza dei diritto canonico, come sottolinea il cardinale Péter Erdő: „Con la crescita della funzio- ne pastorale e spirituale del sistema matrimoniale canonico sorge perô un pro­blema di ordine pastorale e anche canonico: Come puô essere meglio inserito nella prassi generale della Chiesa un’approccio ecclesiale alie situazioni matri­moniali concentrate alla partecipazione nella vita sacramentale, in un epoca in cui il sistema della penitenya pubblica non si pratica”.39 La Chiesa Cattolica riconosce sempre la competenza giuridica dello Stato in materia matrimoniale riguardo al matrimonio fra non battezzati, ma non riguar- do al matrimonio fra battezzati (in questo caso la Chiesa riconosce la competen­za dello Stato solo per gli effetti puramente civili). Per la Chiesa Cattolica è auspicabile ehe lo Stato riconosca il valore civile di un matrimonio validamente celebrato secondo le leggi della Chiesa, ma per Essa basta che lo Stato non impedisca la libera celebrazione di un matrimonio solo da- vanti all’autorità religiosa competente. Lo stesso matrimonio deve essere cele­brato anche civilmente solo per ottenere gli effetti civili, cioè esso non solo è per- messo ma anche è obbligatorio perché senza questi effetti il matrimonio canoni­co rimane praticamente indifeso. Alla fine vogliamo richiamare l’attenzione sul divorzio, oggi largamente pra- ticato nel nostro ambiente socio-culturale. Sebbene il divorzio sia contrario al precetto divino e gravemente pecca colui che agisce contro questo comanda- mento, nella pastorale di oggi non ha un significato del tutto negativo riguardo alla convalidazione dei matrimonio oppure alla constatazione dello stato libero dei nubenti ed infine riguardo alio scioglimento dei matrimonio in favorem fidei. 38 Cf. Erdő, Le espressioni (nt. 37), 50. 35 Idem, 51.

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