Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio

140 GÉZA KU MIN ETZ stesso Autore, cioè Dio, che è anche 1’Autore della Creazione e della Redenzio- ne. Gli ordinamenti giuridici servono a garantire la giustizia fra i membri della società statale e di quella ecclesiale, fra le autorità e i cittadini, e non ammettono il despotismo e la violenza10. Per quanto riguarda la celebrazione dei matrimo­nio, ci chiediamo adesso, ehe cosa deve assicurare il cosiddetto Stato dei diritti o Stato veramente democratico? 2. L 'ordinamento giuridico dello Stato ed il matrimonio Ogni Stato deve dichiarare, tutelare e promuovere i diritti fondamentali della persona. Rispetto al matrimonio, questo dovere significa assicurare la liberta re­ligiosa, la liberté delle religioni ed infine la liberté di contraire matrimonio se- condo coscienza. Ogni matrimonio deve essere celebrato liberamente, cioè senza alcuna co- strizione: se qualcuno appartiene ad una religione liberamente scelta, allora puô contrarre il matrimonio secondo le norme di tale religione. Perché sposarsi ,,se- condo coscienza significa, nella sua intégralité, permettere al cittadino di sotto- porsi liberamente alla legge regolatrice dei matrimonio che più è conforme aile proprie convinzioni etiche e religiose, sia pure con i giusti limiti che lo Stato puô apporre in considerazione della esigenza di tutelare l’ordine pubblico ed il buon costume.”11 Siccome il matrimonio è una cosa sacra, esso appartiene al diritto della liberté religiosa, e „questo diritto non viene salvaguardata se lo Stato obbli- ga tutti i suoi cittadini a sposare civilmente, contro coscienza...e la coscienza di uomo libero porteré il cittadino a celebrare il matrimonio religioso, in quanto egli vede in quell’atto un momento solenne e ricolmo di conseguenze anche per la sua vita spirituale...il fattore religioso esercita una efficace influenza nella for- mazione della coscienza dei cittadino, considerato non soltanto individualmente ma come membro della comunità che, quindi, come tale, vuole contrarre matri­monio, nel modo più conforme al dettato della sua coscienza.”12 Ma il diritto del credente di sposarsi secondo coscienza non è sufficientemente tutelato attraver- so la sola liberté di scelta del rito, perd richiede il riconoscimento di questo rito da parte dell’ordinamento statale13. Il fattore religioso è fondamentale e lo Stato 10 P. Viladrich, Il diritto canonico, in Aa.Vv., Corso di diritto canonico /, Brescia 1975, 33. " L. Spinelli, Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II, Milano 1985, 252. 12 L. SPINELLI, Il matrimonio canonico e la normatíva concordataria, in Monitor ecclesiasticus 105 (1980) 264-265. 13 Spinelli, Il matrimonio (nt. 12), 272.

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