Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio
140 GÉZA KU MIN ETZ stesso Autore, cioè Dio, che è anche 1’Autore della Creazione e della Redenzio- ne. Gli ordinamenti giuridici servono a garantire la giustizia fra i membri della società statale e di quella ecclesiale, fra le autorità e i cittadini, e non ammettono il despotismo e la violenza10. Per quanto riguarda la celebrazione dei matrimonio, ci chiediamo adesso, ehe cosa deve assicurare il cosiddetto Stato dei diritti o Stato veramente democratico? 2. L 'ordinamento giuridico dello Stato ed il matrimonio Ogni Stato deve dichiarare, tutelare e promuovere i diritti fondamentali della persona. Rispetto al matrimonio, questo dovere significa assicurare la liberta religiosa, la liberté delle religioni ed infine la liberté di contraire matrimonio se- condo coscienza. Ogni matrimonio deve essere celebrato liberamente, cioè senza alcuna co- strizione: se qualcuno appartiene ad una religione liberamente scelta, allora puô contrarre il matrimonio secondo le norme di tale religione. Perché sposarsi ,,se- condo coscienza significa, nella sua intégralité, permettere al cittadino di sotto- porsi liberamente alla legge regolatrice dei matrimonio che più è conforme aile proprie convinzioni etiche e religiose, sia pure con i giusti limiti che lo Stato puô apporre in considerazione della esigenza di tutelare l’ordine pubblico ed il buon costume.”11 Siccome il matrimonio è una cosa sacra, esso appartiene al diritto della liberté religiosa, e „questo diritto non viene salvaguardata se lo Stato obbli- ga tutti i suoi cittadini a sposare civilmente, contro coscienza...e la coscienza di uomo libero porteré il cittadino a celebrare il matrimonio religioso, in quanto egli vede in quell’atto un momento solenne e ricolmo di conseguenze anche per la sua vita spirituale...il fattore religioso esercita una efficace influenza nella for- mazione della coscienza dei cittadino, considerato non soltanto individualmente ma come membro della comunità che, quindi, come tale, vuole contrarre matrimonio, nel modo più conforme al dettato della sua coscienza.”12 Ma il diritto del credente di sposarsi secondo coscienza non è sufficientemente tutelato attraver- so la sola liberté di scelta del rito, perd richiede il riconoscimento di questo rito da parte dell’ordinamento statale13. Il fattore religioso è fondamentale e lo Stato 10 P. Viladrich, Il diritto canonico, in Aa.Vv., Corso di diritto canonico /, Brescia 1975, 33. " L. Spinelli, Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II, Milano 1985, 252. 12 L. SPINELLI, Il matrimonio canonico e la normatíva concordataria, in Monitor ecclesiasticus 105 (1980) 264-265. 13 Spinelli, Il matrimonio (nt. 12), 272.