Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio
I RAPPORT! FRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA 141 non potrebbe legiferare la materia matrimoniale „senza una qualche partecipa- zione preliminare all’opera legislativa delle confessioni religiose, e quindi senza un previo accordo con i relativi rappresentanti. E’ chiaro che in questo caso, es- sendo diverse la natura, la struttura, le articolazioni degli ordinamenti delle varie confessioni religiose, queste si detennineranno nei loro rapporti con lo Stato in base alle peculiarità del proprio ordinamento.”14 Per quanto riguarda la libertà religiosa, va rilevato che anch’essa è un diritto fondamentale della persona. In che cosa consiste questo diritto? „Libertas in re religiosa consistit in immunitate a coercitione in societate civili, quae adhibeatur ex parte sive singulorum hominum, sive coetuum, sive cuiusvis auctoritatis humanae: tum ad cogendos homines ut agant contra propriam conscientiam; tum ad impediendum quominus, intra debitos limites, agant iuxta eam, praesertim in re religiosa; tum ad compellandum ut négligentes satisfaciant obligationi quaerendi veritatem eique adhaerendi.”15 Questo diritto implica anche la manifesta- zione della fede in modo comunitario, cioè pubblicamente, sia da parte dei fedele che da parte della comunità religiosa. Secondo questo diritto fondamentale ogni uomo deve „ricercare la verità nelle cose, che riguardano Dio e la sua Chiesa, e, conosciutala, sono vincolati in forza della legge divina e godono dei diritto di ab- bracciarla e di osservarla.”16 La legge dello Stato deve tutelare la libera adesione ad una certa religione e il libero abbandono della medesima, sotto l’impulso della ricerca della Verità prima, anche se si trattasse dell’abbandono della Chiesa Cattolica. „Non è mai lecito ad alcuno induire gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza.”17 18 Ma se uno ha trovato la Verità in Cristo, nel senso teologico, non puô e non deve lasciare la Chiesa Catto- lica. In altre parole, ogni uomo puô cambiare religione secondo la propria con- vinzione, fïnché non verrà battezzato nella chiesa cattolica, oppure in una comu- nità cristiana, e successivamente accolto nella stessa Chiesa Cattolica. Rispetto alla libertà della Chiesa, questo diritto significa riconoscere alla Chiesa, o ad altra religione, la libertà di essere quello ehe è, di organizzarsi e vivere nel temporale secondo la propria natura, laddove invece ridurre la Chiesa, o un’altra religione, e le sue istituzioni al diritto comune significa piegame la natura e le esigenze al diritto dello Stato.IS I4Spinelli, Il diritto pubblico (nt. 11), 253. Si veda anche: Mirabelli, Alcurte considerazioni (nt. 2), 534. 15 M. Zalba - I. M. DIez AlegrIa, Declaratio Concilii Vaticani II Dignitatis humanae de libertate religiosa, in Periodica 55 (1966) 175. 16 Can. 748. §1. 17 Can. 748. §2. 18 SPINELL!, Il matrimonio (nt. 12), 274; Zalba - DÍEZ AlegrIa, Declaratio (nt. 15), 176; L. MlSTÔ, Libertas religiosa et libertas Ecclesiae. De quaestionis solutione lineamenta, in Periodica 71 (1982) 637; L. Spinelli, Libertas Ecclesiae, Milano 1979, 149-161.