Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio
I RAPPORTI FRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA 139 tuzione più complessa, e quindi un più ampio ordinamento giuridico... Altre, vi- ceversa, si affennano come indipendenti, in suo genere perfectae, chiuse in sé stesse, almeno per quanto riguarda certi loro fini o aspetti essenziali.”4 Secondo un’altra descrizione, il cui autore è Agostino Montan, l’ordinamento è contrad- distinto dall’esclusività, nel duplice senso ehe prevale su altre eventuali leggi e ehe mutua da se stesso la propria legittimità: è superiorem non recognoscens. Questa caratteristica è indicata come autonómia, originarietà, autosufficienza e...sovranité.5 Questa sovranità significa proprio la liberté nell’agire, e nel senso giuridico puô significare qualcosa di più rilevante: „deve rispondere solo alia logica dei diritto e non quella della volonté arbitraria di chi detenga il potere politico.”6 Inoltre ogni ordinamento giuridico primario presuppone il potere come autore, giudice ed esecutore dei medesimo ordinamento. Possiamo dire ehe il potere è uno dei più importanti ed essenziali elementi dei diritto, poiché senza il potere non esiste né il diritto né la sua espressione, cioè non esiste l’ordinamento giuridico.7 Conosciamo almeno due ordinamenti sovrani: 1’ordinamento dello Stato e quello della Chiesa Cattolica, ognuno con la propria fonte e il proprio fine e le proprie caratteristiche indipendenti l’uno dall’altro. L’illustre canonista Dario Comporta ci offre una bella comparazione riassuntiva per vedere più dettagliata- mente queste differenze: „II diritto canonico rispetto al diritto civile è il diritto della redenzione (causa efficiente), è un diritto primario sostanzialmente invariable ma elastico, è perciô universale e in parte perpetuo (causa formale); è il diritto non solo dei béni soprannaturali (potestas sacra, sacramenti, ecc.), ma anche temporali, siano materiali o spirituali (causa materiale); è il diritto della salvezza (causa finale remota). Il diritto civile invece è il diritto della creazione (causa efficiente); è un diritto progrediente nella storia (causa formale); è un diritto del bene comune temporale (causa finale). Il diritto civile consiste in una partecipa- zione razionale della comunité all’azione (bene comune) mediante le norme ra- zionali; il diritto canonico si fonda soprattutto sulla Fede dei credenti. ”8 Da ciô segue che è molto auspicabile fra i due ordinamenti originari il mutuo rispetto e coordinamento.9 Questi due poteri, ovvero ordinamenti, hanno in fin dei conti lo 4P. Gefaell, Rapporti tra i due Codici dell'unico Corpus Iuris Canonici, in J. I. Arrieta - G. P. Milano (a cura di), Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico, Città dei Vaticano 1999, 655. 5 A. Montan, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa. Introduzione. Norme generali. Il popolo di Dio, Bologna 2000, 18. 6 F. D’AGOSTINO, Filosofia del diritto, Torino 1996, 181. 7 S. Horváth, Örök eszmék és eszmei magvak Szent Tamásnál. Bölcseleti és hittudományi tanulmányok, Budapest 1944, 213. *D. Composta, Filosofia del diritto, Roma 1991, 291. 9R. Bozzi, Filosofia del diritto. I. Parte generale, Bari-Roma 1986, 424.