Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio

I RAPPORTI FRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA 139 tuzione più complessa, e quindi un più ampio ordinamento giuridico... Altre, vi- ceversa, si affennano come indipendenti, in suo genere perfectae, chiuse in sé stesse, almeno per quanto riguarda certi loro fini o aspetti essenziali.”4 Secondo un’altra descrizione, il cui autore è Agostino Montan, l’ordinamento è contrad- distinto dall’esclusività, nel duplice senso ehe prevale su altre eventuali leggi e ehe mutua da se stesso la propria legittimità: è superiorem non recognoscens. Questa caratteristica è indicata come autonómia, originarietà, autosufficienza e...sovranité.5 Questa sovranità significa proprio la liberté nell’agire, e nel senso giuridico puô significare qualcosa di più rilevante: „deve rispondere solo alia lo­gica dei diritto e non quella della volonté arbitraria di chi detenga il potere politi­co.”6 Inoltre ogni ordinamento giuridico primario presuppone il potere come au­tore, giudice ed esecutore dei medesimo ordinamento. Possiamo dire ehe il pote­re è uno dei più importanti ed essenziali elementi dei diritto, poiché senza il pote­re non esiste né il diritto né la sua espressione, cioè non esiste l’ordinamento giu­ridico.7 Conosciamo almeno due ordinamenti sovrani: 1’ordinamento dello Stato e quello della Chiesa Cattolica, ognuno con la propria fonte e il proprio fine e le proprie caratteristiche indipendenti l’uno dall’altro. L’illustre canonista Dario Comporta ci offre una bella comparazione riassuntiva per vedere più dettagliata- mente queste differenze: „II diritto canonico rispetto al diritto civile è il diritto della redenzione (causa efficiente), è un diritto primario sostanzialmente inva­riable ma elastico, è perciô universale e in parte perpetuo (causa formale); è il di­ritto non solo dei béni soprannaturali (potestas sacra, sacramenti, ecc.), ma anche temporali, siano materiali o spirituali (causa materiale); è il diritto della salvezza (causa finale remota). Il diritto civile invece è il diritto della creazione (causa ef­ficiente); è un diritto progrediente nella storia (causa formale); è un diritto del bene comune temporale (causa finale). Il diritto civile consiste in una partecipa- zione razionale della comunité all’azione (bene comune) mediante le norme ra- zionali; il diritto canonico si fonda soprattutto sulla Fede dei credenti. ”8 Da ciô segue che è molto auspicabile fra i due ordinamenti originari il mutuo rispetto e coordinamento.9 Questi due poteri, ovvero ordinamenti, hanno in fin dei conti lo 4P. Gefaell, Rapporti tra i due Codici dell'unico Corpus Iuris Canonici, in J. I. Arrieta - G. P. Milano (a cura di), Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico, Città dei Vaticano 1999, 655. 5 A. Montan, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa. Introduzione. Norme generali. Il popolo di Dio, Bologna 2000, 18. 6 F. D’AGOSTINO, Filosofia del diritto, Torino 1996, 181. 7 S. Horváth, Örök eszmék és eszmei magvak Szent Tamásnál. Bölcseleti és hittudományi tanulmányok, Budapest 1944, 213. *D. Composta, Filosofia del diritto, Roma 1991, 291. 9R. Bozzi, Filosofia del diritto. I. Parte generale, Bari-Roma 1986, 424.

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