Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio
138 GÉZA KUMINETZ fondamento antropologico ed etico; la tendenza scientista aveva praticamente negato alla filosofia del diritto la stessa qualifica di scienza; la mentalità plurali- stica, immanentista e secolarizzata, aveva portato al relativismo etico e giuridi- co. Se a questo si aggiunge l’ignoranza, sempre più diffusa, della dottrina cattoli- ca, ehe sta alla base delFordinamento giuridico canonico, ci si rende facilmente conto come il dialogo fra gli ordinamenti civili e quello canonico fosse divenuto se non impossibile, certamente molto difficile3”. Se questo è vero, allora l’ordine giuridico puô diventare cosi un brutale strumento del potere politico. La competenza giuridica della Chiesa sui matrimonio contempla la legisla- zione, l’attività giudiziaria e l’esercizio della potestà amministrativa. La legisla- zione comprende soprattutto l’emanazione degli impedimenti dirimenti, i casi dell’incapacità consensuale e dei vizi dei medesimo consenso, e la forma pre- scritta sotto pena di nullità. In questo studio ci occupiamo solo della forma giuridica dei matrimonio perché proprio questo istituto giuridico rappresenta in modo pregnante la potestà giuridica, ed esprime in qualche modo la completa conce- zione dello stesso matrimonio ed infine simboleggia la liberté religiosa insieme alla liberté di una comunità religiosa. II. Gli ordinamenti giuridici 1. II concetto dell 'ordinamento giuridico La legislazione matrimoniale della Chiesa fa parte delFordinamento giuridico canonico. Percio dobbiamo adesso prendere in esame il concetto delFordinamento giuridico. Ci sono diverse defmizioni, per esempio quella classica di Romano Santi: „costituisce un ordinamento giuridico ogni ente sociale ehe abbia un assetto stabile e permanente, una propria struttura e organizzazione, e ehe quindi, riducendo ad unité i vari individui nonché gli altri elementi, ehe lo compongono, acquisiti, rispetto ad essi, una vita propria e forrni un corpo a sé: per es., uno Stato, la comunità internazionale, la Chiesa, un comune, le stesse société che si dicono private, ecc. Questi enti o corpi sociali si traducono e si con- cretano in ordinamenti, in quanto la loro esistenza già di per sé determina laposi- zione, la funzione è una certa linea di condotta degli enti medesimi di chi ne fa parte. Se ad essi si da il nome di istituzioni, si puô dire ehe ogni istituzione, intesa in questo senso, è un ordinamento giuridico, e, viceversa, ogni ordinamento è una istituzione. (...) Infine è da osservarsi ehe...moite istituzioni non sono del tut- to autonome, ma fanno parte di un’altra, in modo da formare con questa una isti3V. De Paolis, Formazione giuridica civilistica e canonistica, in Seminarium 43 (2003) 156.