Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001
54 VIKTOR PAPEZ sui motivi della separazione e dello scioglimento civile e su chi è responsabile del fallimento deU’unione matrimoniale (art. II, 18). Agli atti si deve allegare l’atto della separazione civile, la copia della sentenza civile di nullité dei matrimonio ovvero la sentenza ecclesiastica di nullité del matrimonio contratto se- condo la forma canonica (art. II, 19). Dagli atti deve risultare come il richiedente ha provveduto o intendaprovvedere ai figli dei primo matrimonio, al loro sosten- tamento e alia loro educazione. II giudice istruttore interroga la parte richiedente riguardo i suoi doveri morali e civili verso il partner precedente e rispettivamente verso i figli (art. II, 20). Si deve interrogare la parte non battezzata, quando è stata battezzata e i motivi ehe l’hanno spinta a farlo. Sui motivi e le intenzioni della parte va interrogato anche il parroco (art. II, 21). Negli atti si deve menzionare espressamente la fede dei richiedente e dei fidanzato (o della fidanzata) e allegare l’atto del battesimo o la dichiarazione della fede (art. II, 22). Quando il giudice istruttore ha terminato il suo compito, il difensore dei vin- colo deve presentare la propria opinione e dichiarare ehe si sono rispettate le pre- scrizioni e le condizioni e ehe percio non è contrario alia dispensa papale "in favorem Fidei” (art. II, 23). È molto importante anche il parere, “Votum”, del vescovo locale ehe non deve mai mancare e ehe deve essere firmato personalmente dal vescovo. Tale documento è di carattere informativo e non vincolante. Con tale atto il vescovo locale assicura ehe si sono adempiute tutte le ricliieste e tutte le condizioni, soprat- tutto le “cautiones ”, ehe non c’è pericolo di scandalo e raccomandauna soluzio- ne favorevole dei caso. Deve pure dichiarare se la parte ha contratto un nuovo matrimonio civile, ossia se vive giá in concubinato (art. II, 24). Tutta la documentazione, ossia 1’interrogatorio delle parti e dei testimoni, il parere dei difensore dei vincolo e il “Votum ” dei vescovo locale, deve venir tra- smessa in tre copie alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Se i documenti sono stati tradotti in una lingua piú diffusa negli uffici della Curia romana, è necessario allegare il giuramento firmato sulla loro accurata trascrizione e tradu- zione(art. II, 25). In tal modo la procedura giuridica istruttoria nella diocesi è conclusa ed ha inizio la seconda parte della quale è competente la Congregazione per la Dottrina della Fede. Secondo le istruzioni della cost. ap. “Pastor Bonus” con la quale il papa Giovanni Paolo II ha riformato la Curia romana, alla Congregazione compete il controllo dello stato reale e giuridico dei casi che riguardano la dispensa “in favorem Fidei”6'. Una commissione composta dal présidente, da tre com- missari e dal difensore dei vincolo deve esaminare attentamente tutti gli atti rac- colti dal vescovo nella procedura istruttoria e giudicare i motivi ehe raccoman- 61 61 Ioannes Paulus II, cost. ap. “Pastor Bonus ”, 28.6.1988, n. 53: “Eiusdem pariter est co- noscere, tum in iure tum in facto, quae privilegium fidei respiciunt.”