Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO NON SACRAMENTALE 53 Dagli interrogatori e dai documenti il giudice deve essere moralmente certo59 delle tre condizioni stabilite per la validità: ehe una parte non era battezzata, ehe il matrimonio non era stato consumato dopo ehe le due parti hanno ricevuto il battesimo e ehe sono state date le “cautiones”. La certezza morale invero esclude ogni dubbio fondato e sensato, lascia pero l’assoluta possibilità del contrario60. L’interrogatorio dei testimoni viene fatto dal giudice istruttore alla presenza del difensore dei vincolo, se questi non si è giustificato, e dal notaio. Tutti i testi­moni ehe testimonieranno, devono giurare di dire la verità; se una persona si ri- fiuta di giurare perché di altra fede o senza fede (non battezzata), ciô nonostante puô essere interrogata, è necessario, perd, menzionare ehe il testimone si è rifiu- tato di giurare. Il giudice istruttore interroga le parti ed i testimoni secondo il que- stionario preparato dal difensore del vincolo. Al giudice è data facoltà di fare al- tre domande, se è necessario. Il verbale degli interrogatori deve essere firmato dalla parte, dal giudice istruttore e dal notaio (art. II, 14). Se la parte o il testimo­ne non vuole testimoniare davanti al giudice, il notaio deve scrivere la sua dichia- razione in modo ehe sia certo che le dichiarazioni sono autentiche e veritiere. Da­gli atti deve pure risultare ehe faltra parte (laparte accusata) non ha voluto recar- si in tribunale per testimoniare nonostante l’invito ufficiale del giudice (art. II, 15). Nella procedura per la concessione della dispensa dal matrimonio non sacra- mentale “in favorem Fidei ” è determinante il fatto ehe una parte non era battez­zata. Si deve avere la certezza morale ehe non c’è stato il battesimo ed è perciô necessario interrogare i testimoni, i genitori e i parenti della parte non battezzata, ossia coloro che conoscono la parte non battezzata dali ’ infanzia. S i devono inter­rogare i testimoni non solo sulla mancanza del battesimo, ma anche sulle circo- stanze e sui motivi per i quali la persona non è stata battezzata. E pure necessario controllare i libri dei battezzati (delle parrocchie cattoliche e cristiane, degli ospedali se la parte sarebbe potuta essere battezzata in articulo mortis) dei luoghi dove è vissuta la parte non battezzata, dove ha contratto il matrimonio, dove ha frequentato le parrocchie ecc. Dagli atti deve risultare se il matrimonio è stato contratto con la dispensa dalf impedimento dirimente della disparité di culto, si deve pure allegare copia dei verbale di matrimonio (art. II, 16). Se la parte non battezzata è stata battezzata durante la procedura istruttoria, si deve chiedere alia parte ed ai testimoni se le parti dopo il battesimo hanno con- vissuto e se hanno avuto rapporti coniugali (art. II, 17). Il giudice istruttore cer- cherà di accertare quale è lo stato giuridico deli’altra parte e se ha tentato di con­traire un nuovo matrimonio civile. E necessario interrogare le parti ed i testimoni 59 Can. 1608,1-3. 60 Pius XII, discorso ai prelati della Rota Romana, 1.10.1942, in AAS 34 (1942), 338-343; Ioannes Paulus II, discorso alia Rota Romana, 4.2.1980, in AAS 72 (1980), 172-176.

Next

/
Thumbnails
Contents