Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001

52 VIKTOR PAPEZ La parte cattolica puô chiedere al papa lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale contratto con la dispensa dali’impedimento dirimente della dispa­rité di culto nel caso ehe venga contratto un nuovo matrimonio con una parte bat- tezzata; cosi pure nel caso ehe la parte non battezzata venga battezzata e desideri contraire un nuovo matrimonio con una parte battezzata. Non si puô iniziare il procedimento se 1’Ordinario locale dubita della sincérité della conversione della parte richiedente, ossia deli’altra parte quando una o ambedue le parti richiedono il battesimo (art. 1, 7). Nel caso ehe si contragga matrimonio con un catecumeno, il matrimonio deve essere celebrato dopo il battesimo; se esistono motivi molto gravi, è necessario avere la certezza morale ehe il catecumeno vérré battezzato (art. I, 8). Il vescovo locale deve consigliarsi con la Congregazione se esistono proble- mi particolari o doveri ehe la parte richiedente ha verso il partner precedente, ri- spettivamente verso i figli, e se la concessione della dispensa potrebbe arrecare scandalo tra la gente (art. I, 9). II bene della collettivité è infatti superiore al bene del singolo. II vescovo locale deve essere moralmente certo che la dispensa non arrecheré scandalo tra la gente. In certi casi invece proprio la dispensa impedisce 10 scandalo o lo rimuove. È necessario menzionare nella documentazione anche 11 dubbio positivo sulla validité del vincolo coniugale ehe è probabilmente non valido per altri motivi (art. 1, 10). b) La seconda parte dei documento è destinata all’attuazione della procedura istruttoria da parte del vescovo. Il vescovo locale ha la competenza di eseguire di persona la procedura oppu- re di nominare con un decreto giudice, notaio e difensore del vincolo per ogni singolo caso. Nella documentazione deve conservarsi un documento scritto sulla nomina delle persone che gestiscono il procedimento (art. Il, II). Il procedimen­to ha inizio nella diocesi dove è stato contratto il matrimonio, oppure dove la par­te attrice ha il domicilio, oppure nella diocesi dove si trova la maggioranza dei te- stimoni e delle prove57. Il vescovo locale non ha bisogno del permesso della Con­gregazione per iniziare il procedimento. In casi e circostanze speciali il vescovo locale puô delegare anche il parroco a raccogliere tutte le infonnazioni necessa­rie e la documentazione richiesta dal tribunale. La parte attrice deve indirizzare al Santo Padre il “libellum ” introduttivo58 e consegnarlo al vescovo locale. E ne­cessario citare nel libello il maggior numero possibile di indicazioni essenziali sul richiedente e sull’altra parte, su ehe cosa la parte attrice basa la sua domanda, quale è la momentanea situazione giuridica di entrambi e quali sono i progetti per il futuro, inoltre è necessario citare almeno alcuni testimoni degni di fede. Devo- no essere interrogati ambedue i coniugi e i testimoni degni di fede (art. II, 12). 57 Can. 1673. 58 Can. 1501-1504.

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