Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO NON SACRAMENTALE 51 spensa si concede pure nel caso ehe la parte non desideri contraire un nuovo ma­trimonio, ma desideri solamente regolare il suo precedente stato matrimoniale ehe è fallito e non è più possibile rinnovare ed entrare in un istituto religioso o cu­rare lo stato della sua coscienza. Le nuove “Normae de conficiendo Processu pro solutione vinculi matrimo­nialis in favorem Fidei” vigenti dal 30 aprile 2001 sono divise in due parti: a) Nella prima parte, che comprende 10 articoli, sono stabilite le condizioni secondo le quali è possibile chiedere ed ottenere lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale “in favorem Fidei ”, cioè con la dispensa speciale della piú alta potestà ecclesiastica. “Conditio sine qua non ” è che solo una parte sia battezzata e ehe il matrimo­nio dopo il battesimo della parte non battezzata non sia stato consumato (art. I, 1). Il vescovo locale è competente a svolgere il procedimento giuridico istrutto- rio, deve poi trasmettere tutta la documentazione in tre copie alla Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma, ehe dovrà esaminarla e trasmetterla al papa per la decisione (art. I,2-3; II, 25). Non deve essere possibile inoltre rinnovare la vita coniugale, il richiedente non deve essere la causa maggiore per il fallimento del matrimonio e il nuovo partner non deve essere responsabile della separazio- ne dei coniugi (art. I, 4). Se la parte cattolica contrae o convalida il matrimonio con una parte non bat­tezzata o con una parte battezzata acattolica, si esigono le c. d. “cautiones ”, pro­messe richieste dal c. 1125 e precisamente: ehe la parte cattolica si dichiari pron- ta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede, ehe la parte acattolica dichiari di dare al partner cattolico tutta la liberté necessaria per la confessione della fede e ehe i figli, nati in questo matrimonio, saranno battezzati ed educati nella fede cattolica. Non è possibile ottenere lo scioglimento del matrimonio se tali pro­messe non sono state scritte e firmate dai due partner (art. I, 5). Non è possibile chiedere lo scioglimento del matrimonio non sacramentale e cominciare il procedimento se già prima è stata concessa la dispensa “in favorem Fidei” (art. I, 6). Sono dunque tre le condizioni richieste per la validité della dispensa “in favo­rem Fidei” che devono essere contemporaneamente presenti come un’unitá: — che una sola parte abbia ricevuto il battesimo durante la vita coniugale, — ehe il matrimonio non sia stato consumato dopo ehe la parte non battezzata è stata battezzata, — ehe ambedue le parti promettano in forma seritta le “cautiones ” riguardo la vita religiosa della parte cattolica e 1’educazione cattolica dei figli nati in questo matrimonio. Se mancano le prime due condizioni il matrimonio è “ratum et consumma­tum ” e percio assolutamente indissolubile; la terza condizione è invece di carat- tere giuridico-ecclesiastico.

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