Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001

50 VIKTOR PAPEZ 2. il matrimonio valido tra una parte battezzata e una non battezzata; 3. il matrimonio tra due non battezzati ehe sono rimasti tali durante tutto il pe­riodo dei vincolo matrimoniale. Se alcuni matrimoni misti sono stati contratti con la dispensa dall’impedimento dirimente della disparité di culto cio non cambia la natura non sacramentale dei matrimonio e non ne vieta lo scioglimento a determinate condi- zioni. Non è neppure importante se questi matrimoni siano stati consumati oppu- re no, eccetto nel caso ehe il matrimonio sia stato consumato dopo il battesimo di ambedue le parti. La giurisprudenza della Santa Sede negli ultimi decenni inter­preta in senso estensivo il “favor Fidei ” ehe permette lo scioglimento dei matri­monio non sacramentale e si richiama alia “salus animarum ”, ehe puô riferirsi al partner, ai figli, a terze parti e alla comunità dei fedeli. Non si richiede più ehe la parte non battezzata si concerta e si battezzi, ma è sufficiente un qualsiasi bene soprannaturale acquisito dalla dispensa pontificia: la convalidazione di un nuo- vo matrimonio con una parte cattolica, i béni spirituali di cui saranno partecipi i figli nati nel matrimonio precedente e nel seguente (battesimo, educazione catto­lica), la prevenzione del concubinato, di un’unione libera ecc. Nella giurispru­denza della Santa Sede osserviamo un certo sviluppo nell’interpretazione e nell’applicazione del “favor Fidei”. Se una volta si metteva come condizione il battesimo di una parte almeno per ottenere la dispensa dal matrimonio non sacra­mentale di due persone non battezzate, col tempo si affermé la prassi di conce- derla anche per il matrimonio non sacramentale di un battezzato e di un non bat- tezzato a condizione ehe la parte non battezzata ricevesse il battesimo, ossia ehe la parte acattolica battezzata desiderasse entrare nella Chiesa cattolica mentre haltra parte rimanesse non battezzata. Il “favor Fidei ” non teneva conto del bat­tesimo come tale, ma dall’ammissione nella Chiesa cattolica. Si esigevaperô an­cora il battesimo della parte non battezzata nel caso cire il primo matrimonio fos­se contratto con la dispensa dalla disparité di culto. Il “bene spirituale” apportato dalla dispensa alla parte cattolica è superiore alla richiesta del battesimo della parte non battezzata. Il “bene spirituale” ovvero la “salus animarum ” non pone come condizione il battesimo e con esso anche la fede della parte non battezzata, ma è sufficiente che grazié alla dispensa il coniu- ge cattolico possa vivere secondo la sua fede, conservarla e renderla féconda, os­sia ehe la dispensa papale lo difenda dal contraire un matrimonio meramente ci­vile, dal concubinato cire impedisce di accostarsi ai sacramenti, dal pericolo dell’incontinenza, e favorisca il battesimo e l’educazione religiosa dei figli del nuovo matrimonio e di quello precedente. Anche la parte non battezzata puô chiedere lo scioglimento del matrimonio precedente, sebbene non abbia inten- zione di convertirsi e ricevere il battesimo, ma desidera contrarre un matrimonio con unaparte cattolica. Il coniuge cattolico potrebbe in questo caso induire posi- tivamente sul non battezzato e portario alla conversione ed al battesimo. La di­

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