Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO NON SACRAMENTALE 47 causa dei sacramento. L’indissolubilità del matrimonio deriva dal diritto natura­le e non tanto dal sacramento come tale. Se un fidanzato o ambedue con un posi­tivo atto di volontà escludessero l’indissolubilità, il matrimonio non sarebbe va­lido39. L’indissolubilità protegge 1’unione matrimoniale, la dignità, la stabilità, la pace e il benessere della famiglia e di tutta la società umana, il benessere dei fï- gli e dei coniugi40. IV. I DIVERSI GRADI DELLTNDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO Benché tutti i matrimoni contengano la propriété essenziale dell’indissolubilità, questa peró non ha sempre la stessa “stabilità”. Riguardo “la stabilità dell’indissolubilità” vi sono distinzioni tra il matrimonio rato e consu- mato41, tra il matrimonio non consumato tra due battezzati o quando una sola parte è battezzata42, e il matrimonio tra due parti non battezzate43. Il matrimonio è assolutamente indissolubile solo quando è rato e consumato tra due battezzati44. Tale matrimonio è segno dell’unità tra Cristo e la Chiesa e raggiunge la perfezio- ne nella sacramentalità e nella consumazione (consummatio)45. La Chiesa ha in- segnato sempre che nessuna autorité civile o ecclesiale puô sciogliere il matri­monio sacramentale rato e consumato; peró ha insegnato anche ehe il matrimo­nio non sacramentale non è assolutamente indissolubile e ehe è possibile scio- glierlo per giusta causa e a determinate condizioni grazié al “privilegiopaolino ” ovvero con la dispensa papale (“privilegio petrino ”). Se manca la sacramentali- tà, di conseguenza manca anche l’assoluta indissolubilité. Lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale non è concesso perô ai coniugi, ma alla Chiesa, alla quale Cristo ha dato la “potestas clavium ligandi et solvendi ”46 (Mt. 16, 18-19) ehe la Chiesa usa in questo campo sempre come “favor Fidei”, “privile­gium Fidei ”, “salus animarum ”, rispettivamente “ex motivo virtutis fidei susci­piendae, confirmandae vel intra societatem coniugalem familiae communican­dae ”47. 39 Can. 1101; 1125,3. 40 Cost. "Gaudium et Spes ", 48; Paulus VI, discorso ai cardinali ed ai prelati, 22.12.1970, in AAS63 (1971), 87-88. 41 Can. 1141. 42 Can. 1142. 43 Can. 1143,1. 44 Can. 1141. 45 Pius XI, litt. ap. enc. “Casti connubii”, 31.12.1930, in AAS20 (1930), 552. 46 Pius XI, litt. ap. enc. “Casti connubii ", 552; PAULUS VI, litt. ap. enc. “Humanae vitae ", 30.9.1968, in AAS 60 ( 1968), 843. 47M. ZABBA, Favor Fidei an salus animarum, in Periodica 58 (1969), 737-738.

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