Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001
LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO NON SACRAMENTALE 47 causa dei sacramento. L’indissolubilità del matrimonio deriva dal diritto naturale e non tanto dal sacramento come tale. Se un fidanzato o ambedue con un positivo atto di volontà escludessero l’indissolubilità, il matrimonio non sarebbe valido39. L’indissolubilità protegge 1’unione matrimoniale, la dignità, la stabilità, la pace e il benessere della famiglia e di tutta la società umana, il benessere dei fï- gli e dei coniugi40. IV. I DIVERSI GRADI DELLTNDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO Benché tutti i matrimoni contengano la propriété essenziale dell’indissolubilità, questa peró non ha sempre la stessa “stabilità”. Riguardo “la stabilità dell’indissolubilità” vi sono distinzioni tra il matrimonio rato e consu- mato41, tra il matrimonio non consumato tra due battezzati o quando una sola parte è battezzata42, e il matrimonio tra due parti non battezzate43. Il matrimonio è assolutamente indissolubile solo quando è rato e consumato tra due battezzati44. Tale matrimonio è segno dell’unità tra Cristo e la Chiesa e raggiunge la perfezio- ne nella sacramentalità e nella consumazione (consummatio)45. La Chiesa ha in- segnato sempre che nessuna autorité civile o ecclesiale puô sciogliere il matrimonio sacramentale rato e consumato; peró ha insegnato anche ehe il matrimonio non sacramentale non è assolutamente indissolubile e ehe è possibile scio- glierlo per giusta causa e a determinate condizioni grazié al “privilegiopaolino ” ovvero con la dispensa papale (“privilegio petrino ”). Se manca la sacramentali- tà, di conseguenza manca anche l’assoluta indissolubilité. Lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale non è concesso perô ai coniugi, ma alla Chiesa, alla quale Cristo ha dato la “potestas clavium ligandi et solvendi ”46 (Mt. 16, 18-19) ehe la Chiesa usa in questo campo sempre come “favor Fidei”, “privilegium Fidei ”, “salus animarum ”, rispettivamente “ex motivo virtutis fidei suscipiendae, confirmandae vel intra societatem coniugalem familiae communicandae ”47. 39 Can. 1101; 1125,3. 40 Cost. "Gaudium et Spes ", 48; Paulus VI, discorso ai cardinali ed ai prelati, 22.12.1970, in AAS63 (1971), 87-88. 41 Can. 1141. 42 Can. 1142. 43 Can. 1143,1. 44 Can. 1141. 45 Pius XI, litt. ap. enc. “Casti connubii”, 31.12.1930, in AAS20 (1930), 552. 46 Pius XI, litt. ap. enc. “Casti connubii ", 552; PAULUS VI, litt. ap. enc. “Humanae vitae ", 30.9.1968, in AAS 60 ( 1968), 843. 47M. ZABBA, Favor Fidei an salus animarum, in Periodica 58 (1969), 737-738.