Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001
48 VIKTOR PAPEZ Il “favor Fidei ” ossia la “salus animarum ” è il motivo fondamentale per cui la potestà ecclesiale scioglie il matrimonio non sacramentale consumato o non consumato sia per il “privilegiopaolino ”48 sia per speciale dispensa del Romano Pontefice (“privilegio petrino”f9. Tuttavia bisogna rilevare ehe il termine “in favorem Fidei ” in campo giuridico si riferisce solo ai matrimoni non sacramen- tali ehe non riguardano il “privilegio paolino ” e ehe possono venir sciolti solo dal Romano Pontefice a condizioni determinate. E questa una dispensa del Papa alla quale il richiedente non ha diritto, ma è un “actus gratiae s eu favor ” del Romano Pontefice50. Percio giuridicamente non è esatto pariare di “privilegio petrino ” perché lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale non è un privilegio concesso ad una persona51. Mentre il “privilegiopaolino ” è il diritto di chi si è convertito ed è stato battezzato di contraire un nuovo matrimonio a determinate condizioni52, lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale “in favorem Fidei ” non è un diritto, ma una clemenza concessa sotto certe condizioni al richiedente dalia piú alta potestà. Ne sono condizioni essenziali: un matrimonio non sacramentale (solo una parte è battezzata) e una giusta causa. In questo caso il Romano Pontefice puô concedere la dispensa dall’obbligo di legge naturale ri- guardante l’indissolubilità del matrimonio. Alla Chiesa infatti non solo è affida- to il diritto divino, naturale e positivo, ma ha pure la potestà di interpretarlo. La Chiesa, in caso di scioglimento dei matrimonio non sacramentale, opera nel nome di Dio ed è strumento nelle mani di Dio. Alcuni giuristi sono delPopinione ehe il papa con la dispensa s’intromette nello stesso consenso dei coniugi e lo scioglie liberandoli dai suoi effetti, pure dall’indissolubilità. Nei documenti uffi- ciali della competente Congregazione romana risulta l’affermazione ehe il papa scioglie il vincolo matrimoniale quando concede la dispensa dall’obbligo di diritto divino dell’indissolubilità. Con ciô viene tolto ai coniugi il dovere di “rima- nere assieme per tutta la vita” al quale si erano impegnati quando hanno contratto il matrimonio. II vincolo matrimoniale è sciolto con la dispensa dal 1’obbligo di diritto divino dell’indissolubilità, i coniugi sono liberi e non sono piú tenuti all’obbligo della durata perpetua dei matrimonio. La dispensa viene data per il bene dei coniugi, dei figli, della loro vita religiosa, ossia “in favorem Fidei ” per il bene della religione in senso lato, cioè per la “salus animarum ” ehe deve esse- re la legge piú alta nella Chiesa53. 48 Can. 1143-1147. 49 Can. 1142; 1148; 1149. 50 Can. 85. 51 Can. 76. 52 Can. 1143-1147. 53 Can. 1752; E. Baura, La dispensa canonica dalla legge, Milano 1997; A. Abate, Lo scioglimento del vincolo coniugale nella giurisprudenza ecclesiastica, Napoli 1970, 13-17.