Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001

48 VIKTOR PAPEZ Il “favor Fidei ” ossia la “salus animarum ” è il motivo fondamentale per cui la potestà ecclesiale scioglie il matrimonio non sacramentale consumato o non consumato sia per il “privilegiopaolino ”48 sia per speciale dispensa del Romano Pontefice (“privilegio petrino”f9. Tuttavia bisogna rilevare ehe il termine “in favorem Fidei ” in campo giuridico si riferisce solo ai matrimoni non sacramen- tali ehe non riguardano il “privilegio paolino ” e ehe possono venir sciolti solo dal Romano Pontefice a condizioni determinate. E questa una dispensa del Papa alla quale il richiedente non ha diritto, ma è un “actus gratiae s eu favor ” del Ro­mano Pontefice50. Percio giuridicamente non è esatto pariare di “privilegio pe­trino ” perché lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale non è un privile­gio concesso ad una persona51. Mentre il “privilegiopaolino ” è il diritto di chi si è convertito ed è stato battezzato di contraire un nuovo matrimonio a determinate condizioni52, lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale “in favorem Fi­dei ” non è un diritto, ma una clemenza concessa sotto certe condizioni al richie­dente dalia piú alta potestà. Ne sono condizioni essenziali: un matrimonio non sacramentale (solo una parte è battezzata) e una giusta causa. In questo caso il Romano Pontefice puô concedere la dispensa dall’obbligo di legge naturale ri- guardante l’indissolubilità del matrimonio. Alla Chiesa infatti non solo è affida- to il diritto divino, naturale e positivo, ma ha pure la potestà di interpretarlo. La Chiesa, in caso di scioglimento dei matrimonio non sacramentale, opera nel nome di Dio ed è strumento nelle mani di Dio. Alcuni giuristi sono delPopinione ehe il papa con la dispensa s’intromette nello stesso consenso dei coniugi e lo scioglie liberandoli dai suoi effetti, pure dall’indissolubilità. Nei documenti uffi- ciali della competente Congregazione romana risulta l’affermazione ehe il papa scioglie il vincolo matrimoniale quando concede la dispensa dall’obbligo di di­ritto divino dell’indissolubilità. Con ciô viene tolto ai coniugi il dovere di “rima- nere assieme per tutta la vita” al quale si erano impegnati quando hanno contratto il matrimonio. II vincolo matrimoniale è sciolto con la dispensa dal 1’obbligo di diritto divino dell’indissolubilità, i coniugi sono liberi e non sono piú tenuti all’obbligo della durata perpetua dei matrimonio. La dispensa viene data per il bene dei coniugi, dei figli, della loro vita religiosa, ossia “in favorem Fidei ” per il bene della religione in senso lato, cioè per la “salus animarum ” ehe deve esse- re la legge piú alta nella Chiesa53. 48 Can. 1143-1147. 49 Can. 1142; 1148; 1149. 50 Can. 85. 51 Can. 76. 52 Can. 1143-1147. 53 Can. 1752; E. Baura, La dispensa canonica dalla legge, Milano 1997; A. Abate, Lo scioglimento del vincolo coniugale nella giurisprudenza ecclesiastica, Napoli 1970, 13-17.

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