Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001
42 VIKTOR PAPEZ to Canonico del 1917 allorché il Codice le allargô a tutta la Chiesa5.1 nuovi casi, intricati e sempre piú frequenti dello scioglimento dei matrimoni non sacramen- tali “in favorem Fidei ”, non solo nelle missioni ma anche nelle terre cristiane, esigevano un certo adattamento della legislazione della Chiesa. La Congrega- zione del Santo Offizio pubblicô nel 1934 speciali istruzioni che stabiliscono le condizioni per lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale e regolano il suo procedimento6. Il documento non è stato pubblicato negli organi ufficiali della Santa Sede ma diramato a tutti i vescovi. Il documento rileva il principio che i matrimoni, dei quali una parte non è battezzata, sono validi, tuttavia è possibile scioglierli “in favore della Fede” per un motivo plausibile e secondo date condizioni. Soltanto il Romano Pontefice ha tale competenza. Le condizioni per uno scioglimento valido sono due: che uno dei coniugi non sia battezzato e ehe il matrimonio non sia stato consumato (non consummatio) dopo ehe la parte non battezzata ha ricevuto il battesimo. Si esige ehe sia esclusa ogni ragione di scandalo ossia di pubblica riprovazione e ehe non sia possibile restaurare una vita co- niugale. Con 1’introduzione dei divorzio civile in molti paesi e 1’incremento dei c. d. “matrimoni misti” si sono presentate nuove circostanze per le quali si è reso necessario un adattamento dei summenzionato documento dei Santo Offizio dei 1934.11 papa Pio XII inoltre ha esteso 1’interpretazione dei motivo per lo scioglimento dei matrimonio “in favorem Fidei ” allargandolo alia “salus animarum ” significando ehe lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale non è neces- sariamente legato alia fede in senso stretto ma che comprende il bene spirituale non solo dei coniuge battezzato, ma anche dei figli, di terze persone, della comu- nità ecclesiale7. Anche i papi Giovanni XXIII e Paolo VI hanno spesso sottolineato ehe il matrimonio tra due parti non battezzate o con una sola parte battezzata, non è del tut- to indissolubile. Tutti questi cambiamenti come pure i documenti dei Concilio Vaticano II esigevano ehe le “Normae ” del 1934 venissero rivedute e completa- te. La Congregazione per la Dottrina della Fede perció ha pubblicato nel 1973, su interessamento di Paolo VI, una "Instructio” e delle “Normae” per lo sciogliPlUS V, cost. ap. "Romani Pontificis", 2.8.1571, in Denzinger, Enchiridion (nt. 4), 1983; Georgius XIII, cost. ap. “Populis ac nationibus ", 25.1.1585, in Denzinger, Enchiridion (nt. 4), 1988. 5C/C 1917, can. 1125. 6 Congregatio Sancti Officii, Instructio “Normae pro conficiendo processu in casibus solutionis vinculi matrimonialis in favorem Fidei per supremam Summi Pontificis auctoritatem", 1.5.1934, in X. Ochoa, Leges Ecclesiae, \o\. II (1942-1958), Roma 1969,3354—3355, n. 1220. 7Pius XII, allocuzione ai prclati della Rota Romana, 3.10.1941, in AAS 33 (1941), 421-426; Ioannes XXIII, allocuzione ai prelati della Rota Romana, 13.12.1961, in AAS 53 (1961), 816.