Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001

42 VIKTOR PAPEZ to Canonico del 1917 allorché il Codice le allargô a tutta la Chiesa5.1 nuovi casi, intricati e sempre piú frequenti dello scioglimento dei matrimoni non sacramen- tali “in favorem Fidei ”, non solo nelle missioni ma anche nelle terre cristiane, esigevano un certo adattamento della legislazione della Chiesa. La Congrega- zione del Santo Offizio pubblicô nel 1934 speciali istruzioni che stabiliscono le condizioni per lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale e regolano il suo procedimento6. Il documento non è stato pubblicato negli organi ufficiali della Santa Sede ma diramato a tutti i vescovi. Il documento rileva il principio che i matrimoni, dei quali una parte non è battezzata, sono validi, tuttavia è possi­bile scioglierli “in favore della Fede” per un motivo plausibile e secondo date condizioni. Soltanto il Romano Pontefice ha tale competenza. Le condizioni per uno scioglimento valido sono due: che uno dei coniugi non sia battezzato e ehe il matrimonio non sia stato consumato (non consummatio) dopo ehe la parte non battezzata ha ricevuto il battesimo. Si esige ehe sia esclusa ogni ragione di scan­dalo ossia di pubblica riprovazione e ehe non sia possibile restaurare una vita co- niugale. Con 1’introduzione dei divorzio civile in molti paesi e 1’incremento dei c. d. “matrimoni misti” si sono presentate nuove circostanze per le quali si è reso ne­cessario un adattamento dei summenzionato documento dei Santo Offizio dei 1934.11 papa Pio XII inoltre ha esteso 1’interpretazione dei motivo per lo sciogli­mento dei matrimonio “in favorem Fidei ” allargandolo alia “salus animarum ” significando ehe lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale non è neces- sariamente legato alia fede in senso stretto ma che comprende il bene spirituale non solo dei coniuge battezzato, ma anche dei figli, di terze persone, della comu- nità ecclesiale7. Anche i papi Giovanni XXIII e Paolo VI hanno spesso sottolineato ehe il ma­trimonio tra due parti non battezzate o con una sola parte battezzata, non è del tut- to indissolubile. Tutti questi cambiamenti come pure i documenti dei Concilio Vaticano II esigevano ehe le “Normae ” del 1934 venissero rivedute e completa- te. La Congregazione per la Dottrina della Fede perció ha pubblicato nel 1973, su interessamento di Paolo VI, una "Instructio” e delle “Normae” per lo sciogli­PlUS V, cost. ap. "Romani Pontificis", 2.8.1571, in Denzinger, Enchiridion (nt. 4), 1983; Georgius XIII, cost. ap. “Populis ac nationibus ", 25.1.1585, in Denzinger, Enchiridion (nt. 4), 1988. 5C/C 1917, can. 1125. 6 Congregatio Sancti Officii, Instructio “Normae pro conficiendo processu in casibus solutionis vinculi matrimonialis in favorem Fidei per supremam Summi Pontificis auctorita­tem", 1.5.1934, in X. Ochoa, Leges Ecclesiae, \o\. II (1942-1958), Roma 1969,3354—3355, n. 1220. 7Pius XII, allocuzione ai prclati della Rota Romana, 3.10.1941, in AAS 33 (1941), 421-426; Ioannes XXIII, allocuzione ai prelati della Rota Romana, 13.12.1961, in AAS 53 (1961), 816.

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