Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO NON SACRAMENTALE 43 mentő del matrimonio “in favorem Fidei”s. Le “Normae” contengono alcune novità per la validité dello scioglimento dei matrimonio non sacramentale e si ri- feriscono a casi ehe il Codice del 1917 non prevedeva. In sostanza le “Normae ” comprendono tre forme di matrimonio non sacramentale: 1. matrimonio tra due non battezzati, dei quali uno si battezza, tuttavia, per motivi stabiliti, non rientra nelFambito dei “privilegio paolino 2. matrimonio tra due non battezzati ehe rimangono tali per tutto il matrimonio; 3. matrimonio rato e consumato tra un co- niuge nonbattezzato eduno battezzato. Tali matrimoni puô scioglierli solo il Ro­mano Pontefice per giusta causa e a condizioni stabilite in “favore della fede” ov- vero per la “salus animarum ”. Siccome nel 1983 è stato pubblicato il nuovo Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina8 9 e nel 1990 il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali10 è stato necessario adeguare le menzionate “Normae ” del 1973 alie nuove disposizioni di ambedue i Codici e alla giurisprudenza della Santa Sede ossia della Congrega- zione per la Dottrina della Fede. La Congregazione ha preparato nuove norme che sono state pubblicate il 30 aprile 2001 e subito sono en träte in vigore. II. Il Codice di Diritto Canonico Nel 1983 è stato pubblicato il nuovo Codice di Diritto Canonico. Labozza dei canone 110411 ha ripreso la giurisprudenza introdotta soprattutto dal papa Pio XII secondo cui tutti i matrimoni “non rati ”, sebbene “consummati ”, possono essere sciolti “in favorem Fidei”: sia il matrimonio tra due non battezzati sia il matrimonio di una sola parte battezzata, consumato oppure no. Il testo è stato ap- provato nella sessione plenaria della commissione nel 1981. NelTultima reda- zione dei testo dei Codice il papa Giovanni Paolo II ha deciso che il menzionato canone venga tolto per non dare 1’impressione ai fedeli ehe pure la Chiesa rico- nosce il divorzio12. Il Codice di Diritto Canonico non menziona e non dà la defmizione di matri­monio non sacramentale, tuttavia taie forma si puo dedurre da alcuni canoni che si riferiscono direttamente o indirettamente al matrimonio non sacramentale, ad es. ehe “il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle par­8 Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, “Instructio pro solutione Matrimonii in fa­vorem Fidei. Normae procédurales pro conficiendo Processu dissolutionis vinculi matrimo­nialis in favorem Fidei”, 6.12.1973, Prot. N. 2717/68. 9IOANNES PAULUS II, cost. ap. “Sacrae disciplinae leges”, 25.1.1983, c. 1148—1149. 10 IOANNES Paulus II, cost. ap. “Sacri canones", 18.10.1990, c. 859-860. 11 Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Reconoscendo, Relatio complectens syntesim animadversionum, Vatican 1981, 265. 12 Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae, 30.4.2001, Praefatio, 6.

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