Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

186 PÉTER SZABÓ dei secoli recenti nello specchio della tradizione e déllé acquisizioni dell’epoca nostra.69 Come dicevamo ei sono nuovi elementi ehe possono essere valutati, a nostro parere, come prove di una apertura verso ad un sistema normativo più elastico di quanto si è stabilito dalla fine dei Cinquecento in poi.70 Ciônonostante, analiz- zando la probelmatica da una visione più globale dell’ordinamento attuale, al li- vello sistematico dobbiamo costatare la soppravivenza quasi immutata dei vec- chio regime legislative. Questo fatto sarà dovuta sopratutto alia complicatezza delle problematiche che 1’inversione dei sistema, prevista dal CD 8a (probabil- mente) anche su questo settore, comporta con sé.71 Infatti si tratta della modifica- zione di un sistema millenario, da fare senza rischiare di ferire l’unità sostanziale dell’ordinamento.- Una delle possibili soluzioni tecniche per 1’allargamento della sfera dei di- ritto particolare è la riduzione del diritto comune al minimo necessario. Questo metodo ha già avuto un ruolo importante nella codifïcazione post-conciliare, so­pratutto nel caso del CCEO, Codice dichiaratamente del solo ius commune. Tut- tavia ci si potrebbe fare la domanda se non ci siano anche altri mezzi tecnici dell’allargamento della sfera del diritto particolare, mezzi forse anche più miti­gati di quanto sia lararefazione delle norme comuni e, allô stesso tempo, applica- bili su una scala più vasta del precedente. La direzione del cambiamento paradig- matico postconciliare procede da un predominio unilaterale della Chiesa/diritto universale verso ad una ecclesiologia della communio, più adatta, quest’ultima, per realizzare una interrelazione più equilibrata tra il ‘tutto’ e la sua ‘porzione’ in­tegra. A questo punto sorge spontaneamente la domanda, che cosa possa essere il mezzo più corrispondente, sul livello nettamente tecnico della produzione nor­matíva, a questo equilibrio ecclesiologico, descritto dal concetto profondamente teologico deli’ ‘immanenza reciproca’.72 — Sembra ehe l’adozione di una interpretazione dichiaratamente subordinata ‘ alla logica della comunione’ possa portare con sé un notevole passo in avanti. Il legislatore Supremo puô (o potrebbe) disporre nel senso che i singoli diritti o competenze attribuiti ai diversi soggetti dall’ordinamento canonico spettino a 69 Cf. Introduzione (vedasi: nt. 65), 443. 70 Per una breve sintesi di questo passaggio storico vedasi p.e. O. CONDORELLI, Sul princi­pio di sussidiarietà nell’ordinamento canonico: alcune considerazioni storiche, in 11 diritto ecclesiastico 114 (2003) 3, 969-970. 71 Öltre alla ragione di sopra, corne abbiamo già detto, non possiamo dimenticarsi neanche del fatto ehe la dottrina ehe sta dietro l’inversione del regime, e cosi p. e. la teológia della chie- sa locale si evolve solo passo per passo. (Per una sintesi di questo sviluppo vedasi: A. Catta- NEO, La Chiesa locale. Ifondamenti ecclesiologici e la sua missione nella teológia postconci­liare, Città dei Vaticano 2003; C. O’Donnell, Iglesia local, in C. O’Donnell - S. PiÉ-Ninot, Diccionario de Eclesiologia, Madrid 2001,504-513 e la bibliográfia ivi citata.)

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