Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris
186 PÉTER SZABÓ dei secoli recenti nello specchio della tradizione e déllé acquisizioni dell’epoca nostra.69 Come dicevamo ei sono nuovi elementi ehe possono essere valutati, a nostro parere, come prove di una apertura verso ad un sistema normativo più elastico di quanto si è stabilito dalla fine dei Cinquecento in poi.70 Ciônonostante, analiz- zando la probelmatica da una visione più globale dell’ordinamento attuale, al li- vello sistematico dobbiamo costatare la soppravivenza quasi immutata dei vec- chio regime legislative. Questo fatto sarà dovuta sopratutto alia complicatezza delle problematiche che 1’inversione dei sistema, prevista dal CD 8a (probabil- mente) anche su questo settore, comporta con sé.71 Infatti si tratta della modifica- zione di un sistema millenario, da fare senza rischiare di ferire l’unità sostanziale dell’ordinamento.- Una delle possibili soluzioni tecniche per 1’allargamento della sfera dei di- ritto particolare è la riduzione del diritto comune al minimo necessario. Questo metodo ha già avuto un ruolo importante nella codifïcazione post-conciliare, sopratutto nel caso del CCEO, Codice dichiaratamente del solo ius commune. Tut- tavia ci si potrebbe fare la domanda se non ci siano anche altri mezzi tecnici dell’allargamento della sfera del diritto particolare, mezzi forse anche più mitigati di quanto sia lararefazione delle norme comuni e, allô stesso tempo, applica- bili su una scala più vasta del precedente. La direzione del cambiamento paradig- matico postconciliare procede da un predominio unilaterale della Chiesa/diritto universale verso ad una ecclesiologia della communio, più adatta, quest’ultima, per realizzare una interrelazione più equilibrata tra il ‘tutto’ e la sua ‘porzione’ integra. A questo punto sorge spontaneamente la domanda, che cosa possa essere il mezzo più corrispondente, sul livello nettamente tecnico della produzione normatíva, a questo equilibrio ecclesiologico, descritto dal concetto profondamente teologico deli’ ‘immanenza reciproca’.72 — Sembra ehe l’adozione di una interpretazione dichiaratamente subordinata ‘ alla logica della comunione’ possa portare con sé un notevole passo in avanti. Il legislatore Supremo puô (o potrebbe) disporre nel senso che i singoli diritti o competenze attribuiti ai diversi soggetti dall’ordinamento canonico spettino a 69 Cf. Introduzione (vedasi: nt. 65), 443. 70 Per una breve sintesi di questo passaggio storico vedasi p.e. O. CONDORELLI, Sul principio di sussidiarietà nell’ordinamento canonico: alcune considerazioni storiche, in 11 diritto ecclesiastico 114 (2003) 3, 969-970. 71 Öltre alla ragione di sopra, corne abbiamo già detto, non possiamo dimenticarsi neanche del fatto ehe la dottrina ehe sta dietro l’inversione del regime, e cosi p. e. la teológia della chie- sa locale si evolve solo passo per passo. (Per una sintesi di questo sviluppo vedasi: A. Catta- NEO, La Chiesa locale. Ifondamenti ecclesiologici e la sua missione nella teológia postconciliare, Città dei Vaticano 2003; C. O’Donnell, Iglesia local, in C. O’Donnell - S. PiÉ-Ninot, Diccionario de Eclesiologia, Madrid 2001,504-513 e la bibliográfia ivi citata.)
