Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

AUTONÓMIA DISCIPLINARE DELL'ECCLESIA Sül IURIS 185 stematica) restaurazione del potere normative) del vescovo eparchiale richiede- rebbe ancora, senz’altro, passi notevoli.67 Un’eventuale processo in questa dire- zione, comunque, ovviamente non pótra comportare il venir menő dell’unità fondamentale dell’ordinamento canonico, né, tanto menő, un regresso verso allô stato caotico delle epoche precedenti alla sistematizzazione moderna del mede- simo.68 Questo è chiaro, come ormai altrettanto lo è il fatto ehe l’ecclesiologia dei futuro, che costituirà la base del nuovo sistema govemativo dell’avvenire, non potrà basarsi su un unilaterale ritomo alla dottrina dell’ecclesiologia del pri­mo millennio, bensi solo su un rinnovamento approfondito dell’ecclesiologia gislativo, in quanto parlano della potestas in genere, termine che nel presente contesto include ovviamente tutti i tre rami dei potere govemativo. Quando si riflette suile correlazioni di com- petenze tra il legislatore universale e quello locale, questi canoni (e non di meno 1’intenzione da loro testimoniata) difficilmente possono essere lasciati fuori di considerazione. Se è vero, come abbiamo visto, ehe i sovradetti brani conciliari volevano consolidare il potere espicopa- le prima di tutto nei confronti della giurisdizione pontificia (cf. nt. 6), allora dai canoni teologi- ci ehe li riportano già oggi si deve arrivare ad una conclusione affermativa riguardo al nucleo della nostra problematica, e cioè riguardo aWelasticità permissiva dei canoni ehe dichiarano il principio della legalità di produzione normatíva (cc. 985/135) nei confronti dell’attivitá nor­matíva delleunità inferiori. (Crediamo che appunto in base a questa logica diventa convicente l’affermazione sopra riferita dei Richard Puza, secondo la quale nel valutare la conformité di una norma locale alio ius universale anche gli accenti dell’ecclesiologia del Vaticano II hanno un ruolo particolare.) La sovraesposta affermazione esplicata in questa nota ovviamente riconferma prima di tutto la reintegrazione della potestà personale del vescovo, esercitata nelia sua propria dioce- si/eparchia. Tuttavia, la suddetta concezione più elastica dei principio della conformité legale offre uno spazio più allargato anche per l’attivitá normatíva superiore. Questo fatto sembra es­sere indiscutibile, se si tiene presente che in certe situazioni gli atti superiori di carattere nor- mativo sono richiesti e sono resi possibili dall’esigenza inevitabile dei proteggere la commu­nio, e quindi in fondo dallo stesso ius divinum (cf. le note 85, 86 e 89 di questo studio). Con ciô si vuol dire ehe, l’allargamento della sfera dell’attivitá episcopale nei confronti dello ‘ius commune’ automaticamente richiede anche il consolidamento delle competenze govemative di livello intermedio. Un tale ridimensionamento di govemo non dev’essere a priori diffidato, in quanto il retto funzionamento del ordinamento dipende non tanto delle soluzioni techinche (e cioè dei diversi regimi), quanto dei senso e dell’obbedienza verso alie richieste immanenti dei buon govemo. Certamente l’ultima garanzia e protettore della comunione ecclesiastica è la suprema autorité, ma essere ultima e suprema, almeno secondo 1’esperienza orientale non è identica a quella di essere 1’unica e sempre diretta (cf. OE 9c, ed anche la nt. 76 di questo stu­dio). 67 Anzi, a ben guardare lo ‘ius commune’ anche nel settore dell’amministrazione sembra delimitare la potestá episcopale più strettamente quanto il CD 8 lo prevede; cf. ‘Episcopus eparchialis dispensare potest tam a legibus iuris communis quam a legibus iuris particularis propriae Ecclesiae sui iuris in casu speciali christifideles... quoties id ad eorum bonum spiri­tuale conferre iudicaf (CCEO c. 1538, § 1 ) rispettivamente alia formula ‘omnis potestatis’ dei testo conciliare. 68 EcheverrIa, EI derecho (nt. 64), 217.

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