Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris
AUTONÓMIA DISCIPLINARE DELL'ECCLESIA SUI IURIS 183 sottrazione (prowisoria) dei medesimi diritti.61 Un altro argomento molto consi- derevole a favore di una competenza locale più estesa sarebbe la gestione più veloce dei problemi sorti, un fattore difficilmente trascurabile sui campo dei gover- no, fattore ehe, nel caso di un govemo permeato dai suddetti criteri di massima, puo servire sia l’interesse pubblico ehe quello privato.62 Ci sono degli Autori ehe trovano problematico tutto il sistema attuale della produzione normatíva locale dei diritto canonico, mettendo 1’accento sui fatto ehe lo ius vigens nel campo del settore legislative, ad oggi, non ha realizzato quel capovolgimento di sistema ehe il CD 8a prevede anche per tale ramo dell’attività govemativa.63 Questa problematica riguarda anche tutta la nostra riflessione circa i limiti della legalità della produzione normatíva, pereid una sua breve sintesi a questo punto sembra essere inevitabile. 61 A questo punto stiamo riflettendo appunto su quanto questa ipotesi sia possibile nell’attuale sistema dello ius vigens, e se fosse possibile, come ci sembra, su base di quali principi ed in quanto? (Senz’altro quest’accesso parte da una certa ‘concezione previa’ della reali- tà [‘Vorverständnis’], ma una tale presa di posizione a priori è un fenomeno normale, un elemento inerente di qualsiasi attività interpretativa (cf. May - Egler, Einführung [nt. 53], 225). Nel caso presente il nostro punto di partenza è quella tradizionale orientale, e cioè la proposi- zione di un ruolo di priorità della funzione correttiva dell’elemento sinodale intermedio, e stiamo riflettendo come abbiamo detto, su quanto il sistema dello ius vigens preso nella sua globalité verificasse la sostenibilità di questa ipotesi e su quanto la escludesse. 62 Öltre a queste ragione di opportunité c’è ne sono anche altre, piuttosto di carattere storico e teoretico; cf. pp. 184-186 63 In corrispondenza alla fondamentale rivalutazione dello stato teologico dei vescovo eparchiale, sui campo della potesté amministrativa si è realizzato un vero capovolgimento di prospettiva, in quanto il vecchio regime delle ‘concessioni’ vigente nell’ordinamento precon- ciliare è stato sostituito coi sistema delle ‘riserve’ (cf. p. e. Chiappetta, II codice [nt. 8], I, 472). Di conseguenza il vescovo eparchiale oggi sui campo dell’amministrazione gode di una competenza davvero completa, tranne i casi delle relativamente poche riserve espresse, e quindi veramente ‘compete tutta la potesté (esecutiva) che si richiede per l’esercizio del suo ufficio pastorale’ (cf. perô la nt. 67). Finora non si è realizzato invece un capovolgimento dei genere nel settore della legislazione (cf. nt. 91 ]). Ci sono autori ehe non mancano di osservare questo fatto, valutandolo come una vera mancanza, o comunque un paradosso dell’ordi- namento attuale. È ovvio ehe la dottrina conciliare sull’integritá/prioritá della potesté episcopale (CD 8a) riguarda anche l’attivitá normatíva, e per conseguenza essa richiede sostanziali modifiche anche in questo settore. Invece, in questo campo, almeno per la prima vista, tuttora sopravive la dominanza quasi assoluta delle norme universali, un fatto che soppratutto nelPordinamento latino è molto evidente; cf. Borras, Le droit (nt. 3), 66-67; Corecco, Lus universale ’ (nt. 3), 559, 561 -562. (Per la completezza dei quadro ricordiamo tuttavia un’im- portante norma che fa eccezione a questa preferenza della lex universalis: una legge comu- ne/universale fuori del Codice non modifica le precedenti leggi particolari, tranne che per mezzo di una clausola apposita; CCEO c. 1502, § 2a/CIC c. 20, § 2a. Notiamo ancora ehe la stesura del c. 1502, § 2 non dé orientamento se una simile clausola sia indispensabile anche per una norma intermedia (‘sui iuris’) perché possa derogare una lex ancora magis particularis o meno [cf. nt. 20]).