Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

182 PÉTER SZABÓ bili tassativamente dalla norma iuris, che esigono correzioni. Questo intervento, secondo la logica della sussidiarietà, di solito deve essere compito delFautorità immediatamente superiore, entro i limiti della sua competenza. Abbiamo visto ehe tale atto di correzione, tenendo conto del motivo giusto, della proporzionali- tà, della gradualità, ecc., puo incamarsi in diversi tipi d’intervento. Tra questi ri- chiedono una ulteriore riflessione quelli ehe comportano la sottomissione di una competenza attribuita dal Codice stesso al consenso altrui da una parte, ovvero addirittura la sua riserva, dali’altra. Nel caso di una questione che richiederebbe la correzione normatíva di un dato comportamento di un Vescovo sono possibili due ipotesi: una norma rila- sciata dalla Suprema autorité oppure una legge particolare di livello sui iuris. Un’osservanza Stretta (formalistica) della hierarchia normarum richiederebbe che la correzione dell’uso illegittimo di una competenza attribuita dal diritto co- mune tramite una nuova legge che comportasse il condizionamento sostanziale della competenza in questione o la sua sottrazione, sia compito esclusivo della Sede Apostolica. Tuttavia possono essere elencate ragioni anche per una compe­tenza prioritaria dei Sinodi intermedi, come per esempio il contatto diretto con la realtà e la conseguente più pro fonda conoscenza e comprensione più appro findi- ta della problematica concreta. Quest’ultimi aspetti sembrano essere ragioni considerevoli a favore di un taie sistema normativo, nel quale la correzione sino- dale sui iuris delle devianze avvenute nella prassi dell’esercizio dei diritti attri- buiti dallo ius commune, in caso di fondatezza oggettiva, puô arrivare fmo alla 60 60 Cosi ad esempio una legge del Sinodo della Chiesa siro-cattolica ha riservato al Vescovo eparchiale l’ammissione dei chierici ortodossi alla Chiesa medesima, mentre il CCEO attribu- isce taie competenza al Gerarca del luogo in genere, e cioè anche ai Sincelli (c. 898, § 2); cf. Mina, Sviluppo (nt. 1) 13. Sebbene qui, dal puntodi vista formalistico, si tratti una legge parti­colare conflittuale con il diritto comune, a nostro parere è piuttosto la suddetta norma sinodale a stare in armonia con le altre normative codiciali al riguardo. Da una parte si tratta di un atto giuridicoche perii suo peso particolare (cf. l’integrità della fede; rilevante conseguenze finan- ziali, ecc.) già per sua natura dovrebbe rientrare nella sfera dell’unico vescovo eparchiale. DaU’altra, se solo quest’ultima autorità ha diritto deH’incardinazione/ascrizione (cf. CCEO ce. 359, 363), allora sembra ehe sia del tutto inconseguente concedere competenza a persone diverse dal vescovo per l’ammissione in questione, dato che quest’ultima per suanatura inclu­de necessariamente anche l’atto dell’incardinazione. (È owio ehe l’ammissione di un cherico ortodosso ad una Chiesa sui iuris comporta anche la sua automatica ascrizione alla medesima Chiesa, del tutto indipendentemente se gli venga affïdato un qualsiasi compito pastorale o meno. Infatti nella ipotesi contraria dovremmo ammettere ehe un chierico onnai cattolico, non abbia nessuna appartenenza ministeriale (incardinazione), ovvero anche in seguito stia sotto la giurisdizione del suo vescovo ortodosso di una volta.) Certo l’armonizzazione dello ius commune rientra di per sè nella competenza della Suprerma autorità. Ci si puô tuttavia Gliede­re se non siano possibili correzioni di iniziativa locale, quando esse sono richieste dalla con- gruenza interna del sistema e, ancor di più, quando si osservano principi superiori alio ius mere ecclesiasticum.

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