Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

AUTONÓMIA DISCIPLINARE DELL’ECCLESIA SUI IURIS 177 contrasto/conformità delle norme è una questione di interpretazione, forse tra le più complesse. 2.3 I limiti tra una norma contra e praeter ius secondo i commentatori Salvo errore, sembra ehe i limiti dello spazio attuale a disposizione dei legi­slatore inferiore (locale) nei confronti dei diritto superiore non siano stati esami- nati ancora in merito dalla canonistica, o, per lo menő, la letteratura sovracittata fa pensare questo. Questo dato sarà dovuto in non piccola misura al fatto ehe nel- la Chiesa latina 1 ’attività dei legislatori locali, per motivi assai vari,46 tuttora è molto limitata, e per conseguenza anche problemi di conformità su questo livello sono molto rari nella prassi.47 Nell’ambito orientale, invece, grazié all’efficace sistema dei sinodi intermedi delle Chiese sui iuris, detta problematica emerge con una notevole rilevanza pratica,48 sebbene sia vero ehe la canonistica orienta­le in questioni tecniche raramente si spinge a campi non trattati dalla dottrina la­tina. I commentari dei canoni riguardanti la legalità della produzione normatíva attualmente sono spiacevolmente laconici.49 Comunque, se è vero che su ‘leggi 46 Per le ragioni delTinattività relativa della legislazione locale (nella Chiesa latina) vedasi le breve osservazioni di ToxÉ, La hiérarchie (nt. 3), 118. Una ulteriore ragione rilevante a li­vello interdiocesano sarà una tuttora ‘menő marcata’ sensibilità nei confronti del govemo si- nodale. Questo difetto si rispecchiô in una osservazione ironica del mons. Luigi Carli, un rela­tore dell’ultimo Sinassi ecumenico, sulle riserve fatte nei confronti delle conferenze episcopa­li: nessun Padre ‘era pronto ad ammettere in casa propria le limitazioni all’autorità episcopale richieste dalla collégialité: neppure quei Padri che con tanto grande facondia si sono sentiti in aula pariare di collégialité e delle sue conseguenze in casa di altri’, in Acta Synodalia II, V, 73; citazione presa dall’articolo del Montini. (Sappiamo ehe tali riserve, tuttora vivaci, sono da imputare in parte alla bassa mobilité di quest’istituti ehe deriva dalle loro dimensioni spesso smisurate. Infatti le conferenze de facto non di rado sono dirette da pochi vescovi a capo degli organi centrali, e per conseguenza presentano anomalie simili a quella della sindrome creata dal govemo centralizzante dei ‘sinodo endemoussa’ nel medioevo.) 47 La dottrina classica, invece, si occupava di questo terna e stabiliva alcune regole circa la competenza dei concili particolari nei confronti dello ius commune', cf. p.e. J. F. Murphy, Le­gislative Powers of the Provincial Council. A Historical Synopsis and Commentary (Canon Law Studies 257), Washington 1947,43-47, ed i rinvii ivi citati alle opere di Francisco Suá­rez. (Si vedano anche le osservazioni, seppur alquanto sintetiche, di W. Aymans, Das synoda­le Element in der Kirchenverfassung [Münchener Theologische Studien, Kanonistische Abte­ilung 30. Band], München 1970,164-165.) Tuttavia oggi bisogna riflettere quanto tali regole sono ancora valide nel quadro delTecclesiologia attuale. 48 L’attività normatíva delle diverse Chiese sui iuris negli ultimi anni ha prodotto alcune leggi particolari nei cui casi sorge qualche dubbio circa la conformité e, per conseguenza, an­che sulla loro validité; cf. Mina, Sviluppo (nt. 1), 10,13. 49 Cf. Comentario (nt. 16), I, 871-875; V. PlNTO (a cura di), Commentario al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Corpus Iuris Canonici II), Città del Vaticano 2001, 831; Münsterischer Kommentar zum CIC (cf. nt. 20); Codice di diritto canonico commentato, Re- dazione della Quademi di diritto ecclesiale (a cura di), Milano 2001,181 ; The Code of Canon

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