Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

178 PÉTER SZABÓ contrarie al diritto superiore’ dobbiamo intendere anche nel caso del CCEO c. 985, § 2 sempre e solo norme ad esso ‘directe contrarie’,50 allora perpoter niede­re luce su questa relazione di contrarietà (e quindi sui limiti qui indagati tra una legge ‘contra’ e ‘praeter ius superiore’), possiamo ricorrere alie osservazioni fat- te circa i cc. CIC 20/CCEO 1502, nelle quali norme appare la stessa relazione, seppur in un con testo differente.51 Secondo questa ratio, due norme sono direttamente contrarie solo se sono dei tutto incompatibili l’una con faltra,52 e cioè se la loro osservanza parallela è im­possibile. Si tradasse di una contrarietà diretta se lo stesso e identico comporta- mento sarebbe raccomandato da una legge mentre è vietato dali’altra; se fosse suggerito da una mentre è dicharato illecito dall’altra; se sarebbe dichiarato vie­tato da una mentre non taie (e cioè lecito) secondo faltra; oppure se alla stesso fattispecie due leggi collegassero effetti giuridici incompatibili tra loro.53 Da un altro punto di vista, una proposizione normatíva sarebbe ‘contra ius commune’ se fosse formaimente contradittoria o, almeno dal punto di vista contenutistico, contraria a quest’ultimo. Sarebbe invece una norma ‘praeter ius commune’ (1) se tradasse di una materia di cui il diritto superiore tace, oppure (2) se regolasse un argomento presente anche nel diritto superiore, ma sotto un aspetto assente nel diritto superiore, sempre, ovviamente, senza andar con questo contro la nor­Law. A Text and Commentary, J. A. Coriden - T. J. Green - D. E. Heintschel (eds.), New-York-Mahwah 1985, 95; Codice di diritto canonico, P. Lombardia- J. I. Arrieta (a cura di), Roma 1986,1, 133; Chiappetta,11 codice (nt. 8), I, n. 858,187; ed ancora: J. García MartIn, Norme generali del CIC, Roma, 42002, 542; Aa.Vv., II diritto nel mistero della Chiesa (Quademi di Apollinaris 5), I, Roma31995,443; G. Nedungatt (ed.), A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches (Kanonika 10), Roma 2002,665. 50 In questo senso PUZA, La hiérarchie (nt. 3), 139 (per la citazione del testo rispettivo ve- dasi la nota 56.) 51 Cierto non ci si puô dimenticare del fatto ehe questi canoni parlano di una legge partico- lare iam condita, mentre nel caso dei c. 985, § 2 la domanda è appunto il contrario: fino a ehe punto una legge particolare/erenifa non ricade in rapporto di contrarietà con il diritto vigente superiore. Tuttavia, a questo punto ci intéressa solo il vero significato dell’espressione ‘(direc­te) contraria’, presente in ambedue i canoni. (Per una analisi più dettagliata dei diversi aspetti di rapporto tra legge universale e quella particolare vedasi p.e. J. Otaduy, Laprevalenciay el respetto: princípios de reláción entre la norma universal y particular, in lus in vita et in mis­sione Ecclesiae. Acta Simposii Intemationalis luris Canonici occurente X anniversario pro­mulgationis Codex luris Canonici, diebus 19-24 április 1993 in Civitate Vaticana celebrati, Città del Vaticano 1994,475-490; Id., La reláción entre el derecho universal y el particular. A proposito de la const, ap. ‘Pastor Bonus ’, in Ius canonicum 30 [1990] 467-492.) 52 Cf. Comentario (nt. 16), I, 402. 53 Cf. G. May — A. Egler, Einführung in die kirchenrechtliche Methode, Regensburg 1986,222; Münsterischer Kommentar (nt. 20), commento al c. 20, p. 4. [H. Socha]; ed anche: Murphy, Legislative (nt. 47), 44—46.

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