Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris
AUTONÓMIA DISCIPLINARE DELL’ECCLESIA SUI JURIS 173 sto fattopuo già essere argomento di discussione. Va notato, tuttavia, ehe le lacune possono verificarsi non solo in questioni del tutto ommesse dal Codice, bensi anche a proposito dell’esercizio di competenze ehe sono espressamente attribuite nel Codice ad una determinata autorità. Gli esempi di cui sopra credo ehe ne siano prove eloquenti. Allo stesso tempo, non è legittimo imporre delle norme, a meno che esse siano indispensabili, o almeno molto opportune, anche osseqio al principio della sussidiarietà, considerata quest’ultima nel suo pieno senso bi-direzionale. L’integrità della potestà del vescovo eparchiale è un principio di fondo, ma cio non équivale ad attribuirle un carattere illimitato. Essa è sottoposta a principi più alti, p.e. la sovraddetta esigenza di govemare in comunione, la promozione della realizzazione della missione della Chiesa, e, in ultima analisi, la salus animarum. Se un comportamento govemativo si ponesse in contraddizione con queste mète fondamentali, cio risulterebbe un owio abuso di potere. Un intervento di correzione da parte deli’autorità superiore, in tal caso, sarebbe orientata proprio alla restaurazione dei suo esercizio regolare, corrispondente allô stesso fine autentico del potere episcopale (cf. ‘lapratique légale habituelle’). Aquesto punto vorremmo sottolineare che ogni comportamento, come anche quest’attività governativa, è largamente dipendente dalla situazione concreta, e, di consegenza, va giudicata in concreto. (Forse non ci vogliono ulteriori prove a riguardo alla luce degli esempi sopra riportati.) Ora, per giudicare opportuna- mente se l’intervento superiore sia inevitabile, la situazione più favorevole di solito è quella delfautorità immediatamente superiore, proprio perché essa è in contatto diretto con la realtà concreta che ‘qualifica’ il comportamento in questione, ed essa conosce la situazione concreta nella quale la norma superiore deve incamarsi e realizzare il suo scopo previsto. Percio fa parte integrante della stessa riflessione sinodale anche la decisione sui dilemma se in una situazione urgente, non prevista in concreto dallo ius commune, la loro potestà superiore debba essere attivata o meno.41 (2) Se la risposta alia prima domanda è affermativa, se cioè la nonna superiore è motivata, se è la vera necessitas Ecclesiae ehe la richiede oggettivamente, ecc.., allora come secondo passo occorre indagare se l’organo sinodale in questione disponga della necessaria competenza per emanare la norma. In caso di organi di natura legislativa, la risposta a questa seconda domanda è sempre affermativa, apatto che la legge da rilasciare sia conforme con le altre nonne superiori già in vigore. Ma la verificazione di quest’ultimo aspetto di carattere tecnico, come abbiamo già accennato, puô incontrare non di rado notevoli difficoltà. * A questo punto sembra essere inevitabile un piccolo excursus tra parentesi. Fra i vari livelli degli organi di natura legislativa (e cioè, tra la Suprema autorità,