Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

174 PÉTER SZABÓ i sinodi intermedi ed i singoli vescovi) esiste una sofisticata correlazione déllé competenze normative parallele, seppure con un chiaro ordine di priorità deter­minata da principi teologici. Quest’ordine parallelo di strati multipli della com- petenza legislativa, tra loro gerarchicamente coordinati, va sottolineata, perché i brani conciliari ehe si citano più spesso, anche riguardo all’interrelazione tra i vari livelli legislativi (sempre CD 8a e LG 27a), sfortunatamente non sono suffi- cientemente chiari per quanto riguarda i sinodi e concili intermedi. Infatti, questi brani non riferiscono neppur minimamente alia presenza degli organi legislativi di livello intermedio.41 42 41 Notiamo ehe, come da un lato non è possibile prevedere in modo esaustivo tutte le fatti- specie prodotte dalia vita reale che richiedono una regolamentazione, cosi, dalPaltro, non sono tassativamente prevedibili neanche tutti quei casi in cui è motivato un intervento corretti- vo dei legislatore superiore-intermedio. Non solo la realtà è più ricca, ma anche le situazioni sono più sfumate di quanto possano essere tipologizzate tramite norme necessariamente brevi ed astratte. Sia l’attività dei vescovi, sia la realtà pastorale, sono molto varie, vaste e mutevoli, corne giustamente mette in rilievo il Montini, e per conseguenza facilmente possono presen- tarsi delle necessità pastorali mai prima sperimentate, situazioni per le quali -proprio per la novità della prospettazione- non è possibile fare una riserva a priori, sebbene il caso, dopo es­sere avvenuto, la richeda in modo evidente. Questa grande varietà rende chiara l’estrema diffi- coltà di prevedere a priori esplicitamente tutti i casi ehe l’autorità suprema ritiene bene riser- vare; cosi: G. P. Montini, Alcune riflessioni suli 'omnis potestas del vescovo diocesano, in Quaderni di diritto ecclesiale 9 (1996) 31-32. (Crediamo ehe siano, in fin dei conti, casi del genere anche i nostri esempi sovradescritti.) Per conseguenza un sistema che si basa su con­cessioni, suppone o un assai frequente intervento dell’autorità Suprema, oppure una co-presenza di un organo legislativo di competenza generale in grado di poter intervenire in tutti i casi necessari i quali non sono previsti nella predeterminata competenza tassativa dell’organo obbediente ad un sistema di concessioni. La suddetta impossibilità di elencare ‘a modo di indice’ situazioni ehe possono esigere delle riserve, mette in rilievo il ruolo pratico difficilmente sostituibile dei sinodi di competenza normatíva generale. In fin dei conti tali or­gani, in casi concreti di necessità, possono risultare componenti di grande importanza della coesione comunionale a livello locale e, tramite questa, anche per la Chiesa universale. (Cre­diamo ehe sia questo fatto la base sia di CD 36, sia di una affermazione di rilievo al riguardo, seppur tuttora minimamente realizzata, del Card. Felici, preside della PCCICR, secondo la quale ‘ex alia parte... fovenda tamen videtur maior amplitudo et autonómia legislationum, praesertim in iure a Conciliis regionalibus vel provincialibus condendo, adeo ut ordinata va­rietas in ipsa Ecclesiae compage appareat’, in Communicationes 6 [1974] 111-112.) Sembra ovvio ehe siano queste le coordinate anche per l’interpretazione corretta dell’im­perativo (una preoccupazione per niente infondata in vista dei fatti storici d’Oriente) ehe ri- chiede aile autorité sui iuris che ‘non tendano ad accumulare in sé poteri che la norma iuris, stabilita dalla suprema autorità, ad essi non concede’ (Zuzek, Qualche [nt. 1 ], 39). Quest’os- servazione quindi sembra ehe non debba essere interpretata nel senso di un’ intenzione di voler optare per un sistema tassativizzato delle competenze dei sinodi orientali, bensi di badaré a non attivare mai taie potestà superiore a meno ehe nei casi giustificati da una necessità oggetti- va ad unitatem servandam. 42 CD 8a dichiara ehe la Suprema autorità puô ‘riservare alcune cause a se stessa o ad altra autorità’. La formula è assai restrittiva, ma questa scelta è pienamente comprensibile nella

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