Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris
172 PÉTER SZABÓ i — I genitori di una famiglia di rito misto possono mettersi d’accordo per ascrivere il loro figlio da battezzare alla Chiesa della madré. Riguardo a questa norma è stata giustamente postulata la nécessita di precisare, tramite una legge particolare, le formalité di tale accordo.39 Ci si puo chiedere se una Chiesa sui iuris potrebbe stabilire in una legge particolare di non riconoscere la rinuncia dei padre alPappartenenza propria dei suo figlio alia propria chiesa sui iuris, a favore di quella della madré, a menő che tale decisione venga fatta tramite una dichia- razione seritta da parte sua?40 2.2 Condizioni dell’intervento legislative superiore Le risposte alle questioni qui esposte richiedono ovviamente una profonda analisi ed ulteriori considerazioni teoriche. A questo punto ci dobbiamo limitare a qualche osservaziope ehe, come noi speriamo, possano promuovere la successiva riflessione. Per vedere se un Sinodo possa emanare una norma superiore (una lex particularis Ecclesiae sui iuris) bisogna esaminare in fondo due cose in due passi conse- guenti: (1) Esiste o menő un motivo legittimo per promulgare tale norma? Se la risposta è affermativa, dobbiamo vedere (2) se Porgano concreto in questione abbia la competenza di farlo o meno. ( 1 ) Per quanto il primo aspetto,- la defínizione di una norma superiore è moti- vata solo se nella data questione sussiste un’effettiva lacuna iuris: stabilire quescovo coinvolto non di rado risulterebbe una norma ehe garantirebbe appunto l’integrità della sua sfera giuridica (cf. anche la nt. 31 ). Questa costatazione rende molto chiaro che le Chiese particolari difficilmente possono essere trattate da ‘monadi’ a sè stanti e separate le une dalle altre; non di meno, Pintegrità dei potere episcopale non è da intendere nel senso di una ‘sovra- nità’, e cioè come se egli fosse un protagonista da poter liberarsi dalla relatà déllé altre Chiese vicine e da quella universale. 39 P. Erdő, Questioni interrituali deldiritto deisheramenti (battesimo e cresima), in Periodica de re canonica 84 (1995) 333. 40 Trattandosi di una norma di per sè interecclesiale, è ovviamente auspicabile ehe tale re- golamentazione venga fatta in base ad un accordo comune déllé Chiese interessate. Nel nostro studio, invece, stiamo interrogando i limiti giuridico-tecnici déllé possibilité. Seppur la di- chiarazione seritta in questione fosse una legge che coinvolgerebbe per natura sua conseguen- ze interrituali, ei sembra che questo fatto in sè stesso non impedirebbe ancora che una delle Chiese interessate, ovviamente solo in caso delle ragioni proporzionate, venga a delimitare in tal modo unilaterale la sfera d’autonomia dei propri membri. Crediamo che tale leggesui iuris, dovrebbe essere osservata anche dalle autorité della Chiesa sui iuris a favore della quale vo- gliono ascrivere il figlio. Si traita, infatti, di un caso relativo alle norme che si basano sulle in- terrelazioni indirette (‘effetti vincolanti indiretti’) dei due ordinamenti autonomi, che, in quanto tali, sono da osservare reciprocamente nella piena comunione; cf. Erdő, Questioni (nt. 39), 321. (Certamente una condizione indispensabile rimane che tale norma inferiore sia conforme a quelle superiori. Perô, il semplice fatto di essere eventualemtne emanata in modo unilaterale, non sembra, comunque, rendere la legge particolre in questione automaticamente contraria al c. 29.)