Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

AUTONÓMIA DISCIPLINARE DELL 'ECCLESIA SUI IURIS 169 condizione dell’ammissione dei suddetti chierici la previa notißca, una licenza formale (o addirittura un consenso ad validitatem) della autorité superiore, e cioè del capo della Chiesa sui iuris?* 31 mate impropriamente privilegi (privilegi dei chierici, privilegio paulino, ecc.); cosi per quelle norme che riguardano una singola persona in quanto rivesta una determinata carica o qualifi- ca’; E. Graziani, Legge (diritto canonico), in Enciclopedia del diritto, vol. 23, Milano [1973], 1104; cf. ‘dantur leges quae unam personam directe respiciunt, v. gr. pontificem, re­gem, sed... lex non erit de Gregorio pontifice vel de Eduardo rege, sed de pontefice vel de rege in genere...’; in A. Vermeersch, Theologia moralis, Bruges 1927,1,n. 171 (citato da Grazia­ni). Per conseguenza, sembra ehe una soluzione a livello normativo possa essere effettuata an­che in tali casi nei quali un dato problema si verificasse soltanto nei confronti di poche o addi- ritture di singole persone. (L’emanazione di una legge particolare in tal caso puô essere moti- vata, quando, per esempio, vi sia un pericolo reale che un comportamento illeggittimo, per ora praticato da una sola o da poche persone, possa essere seguito anche da altri.) Sotto un aspetto diverso, la caratteristica primaria della legge è la sua ordinazione diretta ed immediata al proseguimento dei bonum commune, mentre gli atti amministrativi singolari sono spesso mezzi per servire interessi privati. Per conseguenza ‘la ley canónica puede ser re- cibida por toda colectividad en cuyo seno existan relaciones juridicas cuya reglamentación tenga importanda para el bien comün de la sociedad de la que dicha colectividad forma parte’ ; J. Arias Gômez, El precepto canonico como norma juridica o como acto administrativo, in Revista Espaiiola de Derecho Canonico 39 (1983) 223; cf. A. Van Hove, De consuetudine (Commentarium Lovaniense in CIC 1,3), Mechliniae-Romae 1933, n. 81, 78-79. 31 Partendo dalla norma ehe stabilisée per il vescovo eparchiale di non ascrivere alla sua eparchia nessun chierico estraneo a meno ehe ‘necessitates vel utilitas eparchiae id exigunt’ (c. 366, § 1 1°), si potrebbe argomentare ehe le eventuali ulteriori precisazioni, le quali espor- rebbero i termini di questa nécessita o utilité nei contesto locale, relativamente al canone appe- na citato sarebbero leggi particolari 'secundum ius commune’. La stessa legge particolare, in- vece, facilmente potrebbe essere valutata come conflittuale al diritto comune (e quindi ‘contra ius’), se viene considerata solamente in riferimento al c. 898, 2 §. Infatti le ulteriori modalité stabilite da una eventuale legge particolare costituirebbero certe delimitazioni dal punto di vi­sta del diritto attribuito al Gerarca locale dal canone appena riferito. Da tutto questo risulta ehe la conflittualitá di una legge particolare spesso è relativa, e cioè dipende da quale norma co­mune essa viene correlata. Percio la valutazione della conformité di una norma inferiore al di­ritto superiore deve essere sempre un processo complesso. Questo esempio ci dimostra quanto non sia opportuno esaminare una legge comune separatamente dai suoi rapporti da una parte, e quanto non sia possibile arrivare ad un giudizio equilibrato sui dilemma della conformité di una norma particolare di fronte ad una legge comune dall’altra, se le norme in questione ven- gono strappate dal loro naturale contesto codiciale e funzionale. (Certamente, come avremo modo di vedere, la conformité di una norma particolare dipenderé anche dal carattere e conte- nuto dei medesimo, ma non meno anche dalla misura della flessibilità d’interpretazine che viene riconosciuta al c. 985, § 2.) Notiamo che, nei caso ehe una norma di carattere riservativo possa essere leggittima- mente emanata, nulla impedisce ehe lo svolgimento della competenza riservata venga attribu- ita al capo sui iuris, dato ehe il CCEO ormai non conosce limitazioni al riguardo, simile a quel- la propria della normatíva latina; cf. CIC c. 436, § 3 (CS c. 319 n. 5b).

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