Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

170 PÉTER SZABÓ — La Chiesa sui iuris (anche se ciô non viene sottolineato in maniera vistosa nel Codice) costituisce un’unità organica anche dal punto di vista dei mezzi fi- nanziari. Questo fatto va tanuto presente da tutti i capi di una comunità, se si vuol ottimizzare il govemo della medesima. C’è un seminario maggiore eparchiale in cui sono formati candidati di tre eparchie vicine. Uno dei tre vescovi interessati si decide di erigere un seminario proprio. Potrebbe fare questo anche contro il parere degli altri due vescovi in questione?32 Senz’altro una tale iniziativa darebbe uno slancio alie vocazioni dell’eparchia, ma dall’altra parte, in caso di mezzi limitati dei fondi finanziari, come anche del personale, tale iniziativa potrebbe far disperdere le forze, mette- rebbe a rischio il buon funzionamento dei seminario precedente, e quindi in ulti­ma analisi risulterebbe nociva per tutti gli interessati. L’iniziativa sarebbe parti- colarmente irragionevole se, ad esempio, nel frattempo altre istituzioni rilevanti per 1’intera Chiesa sui iuris fossero sull’orlo del fallimento, o se si verificassero, per esempio, gravi problemi circa i fondi destinati al sostentamento dei clero. Sa­rebbe contra lo ius commune se il Sinodo della Chiesa interessata prescrivesse, in una legge particolare, il permesso (l’approvazione) dell’autorità superiore per tale impresa, oppure, se, tenendo conto delle circostanze sfavorevoli, la vietasse addirittura?33 Certamente quest’ultima ipotesi richiede molta prudenza, nella misura in cui si tratti di sottrarre un diritto che per sua natura fa parte dei munere episcopale.34 Tuttavia, non si puô sorvolare neanche sull’inopportunità palese e 32Nella disposizione dell’edificio necessario, la nuova fondazione potrebbe essere realiz- zata in maniera tale, da non dover fare un negozio giuridico ehe richiederebbe 1’intervento deU’autorità superiore (cf. CCEO c. 1042). Non trattandosi, nel caso, di un seminario di ere- zione comune, non sembra neanche ehe 1’ interessato abbia bisogno un consenso formale degli altri, seppur in certi casi dovrebbe forse ascoltare il loro parere (cf. CCEO c. 160). 3 Credo ehe, a questo proposito, una nonna generale ed impersonate con destinatari in astratto (e cioè una legge) sarebbe più corrispondente alla situazione di un provvedimento con un destinatario concreto (atto amministrativo singolare). Le sovradette circostanze, e cioè la scarsita dei mezzi di solito sono di lunga durata, per cui anche la moderazione delle iniziative di grande dimensione, o di risultati intereparchiali richiede mezzi di carattere stabile. Qu- cst’ultimo tipo di soluzione (e cioè la via legislativa) avrebbe il vantaggio di poter garantire una vita più armonizzata, in quanto darebbe una miglior garanzia di eliminare le simile inizia­tive unilaterali, anche da parte degli altri, nel fùturo. Notiamo inoltre ehe tali norme delimitati- ve, a causa della loro relativa concretezza, per loro natura sarebbero temporanee, in quanto tanto minore è l’idoneità della norma a durare nel tempo quanto maggiore è la individualizza- zione dei comportamenti in esse ipotizzati; cf. Graziani, Legge (nt. 30), 1105. (Si potrebbe argomentare che in questo caso una norma particolare che prescrivesse il consenso degli altri vescovi interessati sarebbe analoga a quella sovrariferita sui seminari comuni [can. 334, § 2b], e quindi in questo caso non vi sarebbe una vera contrariété tra la legge che prevede lo ius del vescovo di erigere un seminario e la norma particolare ehe lo condizionasse. Comunque con questo ragionamento implicitamente si riconoscerebbe per il legislatore inferiore, per ragioni straordinarie, di poter delimitare un diritto attribuito dal Codice.)

Next

/
Thumbnails
Contents