Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

AUTONÓMIA DISCIPLINARE DELL 'ECCLESIA SUl IURIS 167 Crediamo che questo dev’essere vero anche al contrario. In quasi tutti i casi di inerzia per qualsiasi motivo dell’autorità superiore, il vescovo eparchiale deve po­ter emanare norme anche nelle questioni che il Codice stesso riferisce come ambi­to della competenza dello ‘ius particolare Ecclesiae sui iuris’, sebbene una osser- vazione della codifïcazione sembri escludere tale ipotesi.26 Sarebbe infatti irrazio- nale supporre ehe la eparchia dovesse vivere per un periodo prolungato nello stato owio di lacuna, solo perché l’autorità superiore per qualsiasi motivo non è in gra­do di adempire il suo dovere.27 (Certo eccezioni relative a questa possibilité di re- integrazione della potestà epsicopale sono i casi in cui l’autorité inferiore è owia- mente incompetente per la natura stessa della cosa, ed i casi in cui viene esclusa la sua competenza per una formula specifica adoperata dal Codice.28) Riassumendo questo punto, possiamo quindi affermare ehe i casi riferiti ai termini ius particulare, ovvero ius particulare Ecclesiae sui iuris, eccezion fatta per i casi menzionati, sono vicendevolmente aperti. I riferimenti terminologici ai diversi tipi dello ‘ius particulare’ sicuramente rispecchiano un certo ordine prati- co di priorità, ma cio non esclude che il diritto superiore corregga le eventuali deviazioni del diritto inferiore o supplisca della sua mancanza; non esclude ne- anche ehe l’autorité inferiore dia provvedimenti prowisori in questioni che ri- guardano la competenza dell’autorité superiore, quando l’inerzia da parte del li- vello superiore causi una effettiva lacuna sul suo livello. Tutto sommato, possia­mo stabilire che 1’ambito materiale della competenza del legislatore superiore [cosi anche quello di livello sui iuris] copre virtualmente Tintera sfera della legi- slazione ad esso inferiore.) matica a questo punto, semplicemente notiamo ehe ci sono autori ehe preferiscono usare l’espressione della ‘giusta autonómia’ e ‘communio’, dicendo ehe quest’ultime sono più con­sone alla natura specifica della chiesa, mentre la sussidiarietà è una termine originalmente ap­plicato alla realtà della société umana; Gf. Ghirlanda, Diritto universale e diritto particola­re: un rapporto di complementarietà, in Quaderni di diritto ecclesiale 19 [2001] 15; J. KOMONCHAK, Subsidiarity in the Church. The State of the Question, in The Jurist 48 [1988] 298-349; CORECCO, Dalla sussidiarietà alla comunione, in «Ius et communio» [nt. 3], I, 531-548.) 26 ‘L’espressione «ius particulare (propriae) Ecclesiae sui iuris» esclude lo «ius particulare eparchiale» ed ogni altro «ius» inferiore. Stabilire questo «ius» appartiene, öltre alla Santa Sede, all’autorità legislativa di ogni Ecclesia sui iuris...’; in Nuntia 27 (1988) 32. 27 Per una analisi della reintegrazione analoga dei potere episcopale nei confronti delle con- ferenze latine vedasi: Ungheria. Norme applicative del CIC emanate dalla Conferenza epia- copale (con nota di P. Erdő), in Ius Ecclesiae 6 (1994) 853-854. 28 Cf. Nuntia 27 (1988) 31. Per una formula di senso esclusivistico vedasi p. e. CCEO c. 792: .. .nulla auctoritas inferior autem nova impedimenta dirimentia statuere potest.

Next

/
Thumbnails
Contents