Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris
164 PÉTER SZABÓ trasformati in organismi stabili, seguendo sotto quest’aspetto Fevoluzione fisio- nomica percorsa dalle le conferenze episcopali.* 16 II. LEGISLAZIONESÍ///Í/R/S: ANALISIDELLASUACOMPETENZAMATERIALE 1 Ambiti dello ius particulare Ecclesiae sui iuris riferiti dal Codex e dali 'iter della sua elaborazione 1. Le competenze più evidenti dei legislatori sui iuris sono quelle che vengo- no espressamente attribuite a loro dallo stesso Codice. L’ambito concreto di queste ovviamente è diverso secondo i tipi delle Chiese sui iuris. La legislazione, a suo luogo considerata, puo essere di carattere obbligatorio oppure facoltativo. L’emanazione delle norme nel primo caso è urgente,17 constituendo la loro manEcclesiarum» Textus et Commentarium, Romae 1970, 83-84 (cf. nt. 76); C. G. FÜRST, Die Synoden im neuen orientalischen Kirchenrecht, in R. PUZA - A. KUSTERMANN (Hrsg, von), Synodalrecht und Synodalstrukturen. Konkretionen und Entwicklungen der «Synodalität» in der katholischen Kirche (Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, Band 44), Fribourg 1996, 76-77. II ‘Consilium Hierarcharum’, al contrario, per lo più viene ritenuto di essere un istituto di competenza tassativa; cf. ‘Die Rechtsetzungsvollmacht des Hierarchenrates hat normierten Charakter; das heißt: sie erstreckt sich auf alle jene Fälle, die das allgemeine Recht ausdrücklich ihr oder allgemein der partikularrechtlichen Regelung der Kirche eigenen Rechts zuweist (c. 167 § 1)’, in Aymans, Synodale Strukturen im Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, in Archivfür katholisches Kirchenrecht 160(1991) 370, nota 8; ed anche: FÜRST, Die Synoden, op. cit., 81-82. Tuttavia, come abbiamo appena visto, esistono ragioni convincenti per ritenere il contrario, e cioè considerare anche quest’ultimo istituto come un vero sinodo orientale, avente carattere normativo generale. 16 La sovrariferita incompatibilità tra natura legislativa e fisionomia permanente, quindi, non è assoluta. Essa crea un pericolo reale solo nel caso di una conferenza o sinodo dove il numero dei membri è molto elevato. In questo caso la mobilità delPassemblea plenaria di solito è assai limitata: a causa di ciô gli organi aussiliari di carattere permanente potrebbero comincia- re a svolgere una attività di fatto indipendente, concentrando nelle mani di poche persone decisioni ehe riguarderebbero solo la plenaria; cf. G. Feliciani, Le conferenze episcopali, in Quader ni di diritto ecclesiale 9 ( 1996) 408-411 ; Comentario exegético al Código de derecho canonico, A. Marzoa - J. Miras - R. RodrIguez-Ocana (dir.), Pamplona 1996, vol. II, 960-963 [idem]. Presso i sinodi orientali, grazié al numero relativamente basso dei loro membri, tale pericolo è menő presente, come nel caso di conferenze cui membri a volte superano anche le 100-150 unità; cf. Szabó P., Kormányzati illetékességi kör és szervezeti felépítés. A püspöki hatalom integritásának kérdése az állandó jellegű döntéshozatali szinodális szervek rendszerében, in Studia Wesprimiensia 4 (2002) 1-2,153-162 (vedasi ancora la nt. 7 del presente studio). 17 In tali casi si traita, quindi, di un dovere, sottolineato anche dal Supremo legislatore; vedasi: const, ap. Sacri canones, in Enchiridion Vaticanum 12,414, n. 518; cf. anche Nuntia 29 (1989) 54.