Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris
AUTONÓMIA DISCIPLINARE DELL’ECCLESIA SUI IURIS 165 canza sicuramente una vera lacuna giuridica. Nel caso delle competenze facolta- tive, invece, non si traita necessariamente di lacuna, per cui il regolamento di queste questioni deve avvenire soltanto nel caso se ne présentasse la nécessité, e cioè se in un determinato luogo la mancanza di norme superiori dovesse causare anomalie. 2) Come è stato ripetutamente riconfermato durante la codificazione, öltre ai casi espressamente previsti nel CCEO, in caso necessario si possono emanare norme in qualsiasi materia omessa (oppure mai regolata) dallo ius commune,18 e come a nostro parere osserva giustamente il Marco Brogi, anche in quei casi nei quali quest’ultimo si limita a dare delle norme in linee generali (cioè non in merito).19 3) È importante notare che il legislatore sui iuris puo emanare norme superiori non solo per Tintera Chiesa sui iuris (come da una lettura superficilae del c. 110 si potrebbe forse pensare), bensi anche per una sola eparchia o per qualche altra unità organizzativa inferiore.20 A prima vista tale possibilité puô apparire strana, ma, pensando al principio della sussidiarité, essa non solo è possibile ma addirittura necessaria. Infatti, detto principio richiede ehe qualsiasi autorité superiore, öltre alla tematica, anche dal punto di vista della cerchia delle persone implicate, eserciti il suo potere entro i limiti minimali indispensabili. 4) Una legge sui iuris in caso motivato puo derogare alle norme del diritto particolare, ancorché inferiore, sostituendo quest’ultimo anche con norme ad esso contrarie.2I 5) Penso ehe a questo punto sia necessaria una precisazione. Come è noto, il CCEO ha introdotto una tipológia dettagliata dei vari tipi di diritto particolare.22 18 Cf. ‘Con il silenzio dei Codice, vi si puô provvedere nel diritto particolare delle Chiese sui iuris, o anche eparchiale...’, in Nuntia 28 (1989) 120; nel senso simile: Nuntia 20 (1985) 25. 19 Brogi, Particular Law (nt. 1), 93-94. 20 Cosi G. Nedungatt, The Spirit of the Eastern Code, Rome 1993,212. Notiamo ehe questa competenza non è una pecularietà delle chiese orientali, come risulta dal seguente commento fatta al CIC c. 135, § 2: ‘Sofern nicht das Subsidiaritätsprinzip und legitime Autonomieansprüche weitergehende Beschränkungen auferlegen, bilden das Gesetzes- und Gewohnheitsrecht nachgeordneter Gemeinschaften keine Grenze für die gesetzgeberische Aktivität des höherrangigen Jurisdiktionsträgers’; [H. Socha, commento al can. 135, p. 3], in Münsteri- scher Kommentar zum Codex Iuris Canonici unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz, K. Lüdicke (Hrsg, von), Essen 1985 ss. Notiamo che purtroppo neanche il c. 1502, § 2 non risolve il tradizionale dilemma, e cioè se sia necessaria una clausola espressa della legge particolare superiore perché possa derogare un’altra legge ad essa inferiore o menő; per posizioni contrastanti della dottrina al riguardo ve- dasi per es. A. Van Hove, De legibus ecclesiasticis (Commentarium Lovaniense in CIC 1,2), Mechliniae-Romae 1930,356; rispettivamente G. MICHIELS, Normae generales iuris canonici, Lublin 1929,1, 503; Comentario, (nt. 16), vol. I, 405. 21 Cf. p. e. Nedungatt, The Spirit (nt. 20), 205.