Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

158 PÉTER SZABÓ [Status quaestionis] Diversi autori hanno già trattato il tema dei diritto parti- colare sui iuris, argomento dei presente studio. Questi lavori hanno abbozzato la tipológia del diritto particolare, cosi come si evince dal Codice, hanno riassunto le intenzioni della codificazione riguardo a questo, hanno proposto degli schemi per lo svolgimento felice della codificazione particolare presso le Chiese orien­tali e hanno passato brevemente in rassegna le nonne emanate dopo la promulga- zione dei CCEO.1 Finora, invece, è stata prestata menő attenzione alFesame dei limiti tecnici della legislazione sui iuris, sebbene fosse chiaro ehe tale aspetto fosse d’importanza decisiva sotto diverse prospettive. Da una parte questa problematica è un elemento primario di identificazione dell’essere sui iuris stesso. Sorge spontaneamente la domanda su flno a ehe pun- to si estenda f autonómia.vw/ iuris e fin dove si pongano ad essa dei limiti insupe­rabili, almeno se si intende rimanere nell’osservanza dei principio di legalità nell’ambito della produzione normatíva. Dall’altro canto trattiamo una proble­matica rilevante anche dal punto di vista pratico: i legislatori locali hanno biso- gno di indirizzi più elaborati, di segnali chiari per poter percepire più puntual- mente lo spazio ehe lo ius commune attribuisce loro al riguardo. A prima vista la domanda su quali siano i confini legali della competenza dei legislatore locale, trovaunarispostanello stesso Codice, tramite il c. 985, § 2 ehe dichiara la formula ben conosciuta: ‘dal legislatore inferiore non puô essere emanata validamente una legge contraria al diritto superiore’.2 Secondo questo principio, lo spazio posto a disposizione dei legislatore inferiore (e con ciö dei di­1 Vedasi: M. Brogi, Particular Law in the Future Oriental Code of Canon Law, in C. Pay- NGOT (ed.), Homage to Mar Cariattil-Pioneer Malabar Ecumenist, Rome 1987, 89—99; G. Nedungatt, The Spirit of the Eastern Code, Rome 1993,200-226; I. ZUZEK, Particular Law in the Code of Canons of the Eastern Churches, in J. CHIRAMEL - K. Bharanikulangara (eds.), The Code of Canons ofthe Eastern churches. A Study and Interpretation, Essays in Ho­nour of Joseph Cardinal Parecattil, Alwaye 1992, 39-56 [versioné italiana: Id., Qualche nota circa lo 'iusparticulare ’ nel ‘Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ’, in K. BHARANIKU­LANGARA (a cura di), Il diritto canonico orientale nell ’ordinamento ecclesiale (Studi giuridici 34), Città dei Vaticano 1995,34—44]; K. Bharanikulangara, Particular Law of the Eastern Catholic Churches (Maronite Rite Series 4), New York [1996]; A. Mina, Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese ‘sui iuris ’, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, 'Ius Eccle­siarum - Vehiculum Caritatis ’, Simposio intemazionale per il decennale delPentrata in vigore del ‘Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium’, Città del Vaticano 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano, 15 pp. (in corso di stampa). Per le presentazioni più o meno dettagliate di alcune recenti codificazioni particolari vedasi: D. Motiuk, The Particular Law of the Ukrai­nian Catholic Church in Canada, Edmonton 2001, VIII+136 pp.; J. Thalachalhor, Particu­lar Laws of the Syro-Malabar Church, in Syro-Malabar Church since the Eastern Code. Festschrift in Honour of prof. George Nedungatt S J., F. Eluvathingal (ed.), Rome 2002, 94-109. 2 Canone identico a quello del CIC can. 135, § 2.

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