Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris
158 PÉTER SZABÓ [Status quaestionis] Diversi autori hanno già trattato il tema dei diritto parti- colare sui iuris, argomento dei presente studio. Questi lavori hanno abbozzato la tipológia del diritto particolare, cosi come si evince dal Codice, hanno riassunto le intenzioni della codificazione riguardo a questo, hanno proposto degli schemi per lo svolgimento felice della codificazione particolare presso le Chiese orientali e hanno passato brevemente in rassegna le nonne emanate dopo la promulga- zione dei CCEO.1 Finora, invece, è stata prestata menő attenzione alFesame dei limiti tecnici della legislazione sui iuris, sebbene fosse chiaro ehe tale aspetto fosse d’importanza decisiva sotto diverse prospettive. Da una parte questa problematica è un elemento primario di identificazione dell’essere sui iuris stesso. Sorge spontaneamente la domanda su flno a ehe pun- to si estenda f autonómia.vw/ iuris e fin dove si pongano ad essa dei limiti insuperabili, almeno se si intende rimanere nell’osservanza dei principio di legalità nell’ambito della produzione normatíva. Dall’altro canto trattiamo una problematica rilevante anche dal punto di vista pratico: i legislatori locali hanno biso- gno di indirizzi più elaborati, di segnali chiari per poter percepire più puntual- mente lo spazio ehe lo ius commune attribuisce loro al riguardo. A prima vista la domanda su quali siano i confini legali della competenza dei legislatore locale, trovaunarispostanello stesso Codice, tramite il c. 985, § 2 ehe dichiara la formula ben conosciuta: ‘dal legislatore inferiore non puô essere emanata validamente una legge contraria al diritto superiore’.2 Secondo questo principio, lo spazio posto a disposizione dei legislatore inferiore (e con ciö dei di1 Vedasi: M. Brogi, Particular Law in the Future Oriental Code of Canon Law, in C. Pay- NGOT (ed.), Homage to Mar Cariattil-Pioneer Malabar Ecumenist, Rome 1987, 89—99; G. Nedungatt, The Spirit of the Eastern Code, Rome 1993,200-226; I. ZUZEK, Particular Law in the Code of Canons of the Eastern Churches, in J. CHIRAMEL - K. Bharanikulangara (eds.), The Code of Canons ofthe Eastern churches. A Study and Interpretation, Essays in Honour of Joseph Cardinal Parecattil, Alwaye 1992, 39-56 [versioné italiana: Id., Qualche nota circa lo 'iusparticulare ’ nel ‘Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ’, in K. BHARANIKULANGARA (a cura di), Il diritto canonico orientale nell ’ordinamento ecclesiale (Studi giuridici 34), Città dei Vaticano 1995,34—44]; K. Bharanikulangara, Particular Law of the Eastern Catholic Churches (Maronite Rite Series 4), New York [1996]; A. Mina, Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese ‘sui iuris ’, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, 'Ius Ecclesiarum - Vehiculum Caritatis ’, Simposio intemazionale per il decennale delPentrata in vigore del ‘Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium’, Città del Vaticano 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano, 15 pp. (in corso di stampa). Per le presentazioni più o meno dettagliate di alcune recenti codificazioni particolari vedasi: D. Motiuk, The Particular Law of the Ukrainian Catholic Church in Canada, Edmonton 2001, VIII+136 pp.; J. Thalachalhor, Particular Laws of the Syro-Malabar Church, in Syro-Malabar Church since the Eastern Code. Festschrift in Honour of prof. George Nedungatt S J., F. Eluvathingal (ed.), Rome 2002, 94-109. 2 Canone identico a quello del CIC can. 135, § 2.