Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali
EL SACRAMENTO DELLA PENITENZA NELLA TRADIZIONE CANONICA ORIENTALE 151 coltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto impongauna congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno. II ri- corso poi put) essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione dei nominativo dei penitente. Inoltre, alio stesso onere di ricorrere sono tenuti, dopo essersi ristabiliti in salute, coloro ehe a nonna del can. 976 furono assolti da una censura inflitta o dichiarata o riservata alia Sede Apostolica. Riteniamo che per analogia anche il confessore orientale puo rimettere in foro interno sacramentale un peccato riservato, se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a ehe il Superiore competente provveda oppure se c’è pericolo di violare il sigillo sacramentale. Se perô tutto ciô non si verifïca, il confessore orientale deve far ricorso alia Penitenzieria Apostolica, per ottenere l’autorizzazione di assolvere il penitente dal peccato riservato. Infine, quanto alla facoltà richiestaper la valida assoluzione dei peccati, vale sempre il can. 144 del CIC e il can. 994 del CCEO, secondo i quali nelP errore co- mune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di govemo esecutiva. III. PROBLEMI INTERECCLESIALI NELL’AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA Entrambi i Codici (CCEO, can. 671 §§ 2-3; CIC, can. 844 §§ 2-3), codifican- do le disposizioni del Vat. II (OE, 26-29; UR 15), stabiliscono delle norme di identico tenore circa la communicatio in sacris. Per quanto riguarda in concreto il sacramento della Penitenza, il can. 671 §2 CCEO (can. 884 §2 CIC), tratta della situazione eccezionale in cui un fedele cattolico puô eventualmente trovarsi e chiede legittimamente questo sacramento ad un ministro non cattolico, nella cui Chiesa sono validi i sacramenti della Penitenza, dell’Eucaristia e dell’Unzione degli Infermi; lo puô ricevere se lo richiede la nécessité oppure lo consiglia una vera utilité spirituale, e purché si eviti il pericolo di errore e di indifferentismo, e nel caso in cui è fisicamente o moralmente impossibile recarsi dal ministro cattolico. Cosi pure i ministri cattolici amministrano lecitamente il sacramento della Penitenza ai fedeli delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, se lo chiedono spontaneamente e sono ben disposti. Questa mi- tigazione è basata sulla validité dei sacramenti celebrati nelle Chiese orientali or- todosse (cf. UR 15 ; OE 26-29), sulla buona fede e sulle buone disposizioni, sulla nécessité dell’eterna salvezza, sull’assenza dei proprio sacerdote, e sull’esclusione dei pericoli da evitare e della formale adesione all’errore. Nella prassi pastorale, i ministri sacri, cattolici o ortodossi, possono trovarsi davanti a situazioni di non facile soluzione, proprio perché la dottrina sacramen-