Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica
76 EDUARDO BAURA 2. Le istruzioni Il can. 34 del Codice ha coniato il nome “istruzione” per riferirsi ad un tipo molto preciso di norma, escludendo cosi altri significati più generici che sono stati in uso per diverso tempo. Le istruzioni, secondo la defïnizione del citato canone, «legum praescripta declarant atque rationes in iisdem exsequendis servandas evolunt et determinant» (e fin qui esse potrebbero essere confuse con il decreto generale esecutivo). Ma la nota specifica di queste norme è data dal desti- natario: si tratta di una norma interna all’Amministrazione o, corne afferma il can. 34, di una norma data per coloro ai quali compete curare il compimento déllé leggi, e ehe sono tenuti ad eseguirle nel modo prescritto dali’istruzione. Se il problema principale con il decreto generale esecutivo era la determina- zione dei contenuto normativo (vale a dire ehe non doveva superare il fine esecutivo), ora, nel caso delle istruzioni, la questione sta nel far si ehe le loro prescri- zioni riguardino esclusivamente le autorité che devono eseguire la legge, nel senso che mediante questo tipo di norma non devono darsi altre regole per i desti- natari (siano nuove o semplicemente esecutive). Poiché le istruzioni non sono ri- volte a tutti i soggetti passivi della legge, non hanno bisogno di essere promulgate: basterà farle giungere alla conoscenza dei destinatari (in altre parole, basterà “promulgarle” solo per i destinatari). Se un’istruzione contenesse qualche dispo- sizione “estema” all’Amministrazione, essa non sarebbe più tale e, per essere una norma valida, dovrebbe, owiamente, essere promulgata. Puo succedere, in- fatti, ehe, a proposito di un’istruzione, l’autorità competente desideri stabilire qualche disposizione per tutti i soggetti sottoposti alla legge; in siffatta ipotesi l’autorità puô optare per dare nel contempo un’istruzione e un’altra norma (decreto generale esecutivo o legge), oppure emanare un solo tipo di norma in cui si contengano prescrizioni anche per l’Amministrazione. Sicuramente quello ehe non è possibile è dare nuove prescrizioni per tutti i destinatari della legge con un’istruzione non promulgata.26 26 Come in altri tipi di norme, le istruzioni possono darsi sotto denominazioni diverse, secondo criteri più o meno tradizionali di cancelleria. Alio stesso tempo, benché il Codice abbia coniato la parola “istruzione” per la nonna di cui al can. 34, potrebbe darsi che sotto la dicitura “istnizione” si dia una norma di un altro tipo. Ciô è awenuto, per esempio, con l’“Istruzione” emanata il 15 agosto 1997 da più dicasteri, con l’approvazione specifica del Papa, su alcune questioni relative alia collaborazione dei fedeli laici nel ministero dei sacerdoti (cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRI, Instructio de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantes, del 15 agosto 1997, in A AS 89 [1997] 852-877). In realtà, si tratta di un decreto legislativo del can. 30, con forza di legge in virtù dell’approvazione specifica ricevuta (sebbene il contenuto della norma rientri nel quadro della legge universale), e non di un’istruzione del can. 34, quantunque si possa compren- dere 1’elezione dei nome “istruzione” in quanto questa norma ha alcuni contenuti tipici delle istruzioni in senso stretto, cioè il fatto di essere precipuamente rivolta ai vescovi diocesani, i quali devono far compiere l’osservanza della legge universale.