Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 75 della norma esecutiva emanata dal legislatore rispetto alia legge cessata; se la norma fosse veramente esecutiva e non avesse senso da sola, cesserebbe, come sono soliti dire i canonisti, per “cessazione di materia” (ma sussisterebbero, se ci fossero, le disposizioni indipendenti dalla cessata legge). Una questione particolare si présenta con la qualifïca giuridica dei decreti ge­nerali delle Conferenze Episcopali: i rinvii del Codice sono abilitazioni per ema­nare solo decreti generali esecutivi o indicano le materie suile quali questi orga­nismi hanno potestà legislativa (sia pure limitata dai requisiti di cui al can. 455 § 2)? A questi effetti mi pare ehe non abbia fatto molta chiarezza 1’ intervento della Pontificia Commissione per l’Interpretazione Autentica dei Codice di diritto ca­nonico quando rispose affermativamente, il 5 luglio 1985, alia domanda «utrum sub locutione “decreta generalia” de qua in can. 455 § 1, veniant etiam decreta generalia esecutoria de quibus in cann, 31-33».25 Alio scopo della qualifíca di questi decreti intéressa soprattutto fissare 1’attenzione sui loro contenuti: alie volte sembra ehe potrebbero inquadrarsi nei decreti generali esecutivi, poiché essi devono determinare più dettagliatamente il modo di eseguire una legge (per esempio, la determinazione della legge del digiuno e dell’astinenza: cfr. can. 1253); in altre occasioni, invece, è possibile pensare che sono norme con un con- tenuto più indipendente (come puô essere per esempio, le norme sul consiglio presbiterale: cfr. can. 496). Quanto alla forma di produzione, va osservato ehe, sebbene i decreti generali esecutivi siano norme amministrative, alla fin fine sono norme generali e astratte (leggi in senso materiale) e, come ogni norma stabile data per una comunità, è necessario che essi siano conosciuti, cioè che siano promulgati; il can. 31 § 2 af­ferma espressamente che per ciô che riguarda la promulgazione e la vacatio dei decreti generali esecutivi dovrà seguirsi la stessa norma ehe il can. 8 stabilisée per le leggi ecclesiastiche. Peraltro, come succede con le leggi e con i decreti le­gislative i decreti generali esecutivi possono essere promulgati sotto un altro nome, il che spiega l’inciso del can. 33 § 1, allorché dispone che questi decreti non possono derogare le leggi «etiamsi edantur in directoriis aliusve nominis do­cumentis». Pertanto alio scopo di accertare la natura giuridica (e la validité) di un documento si dovrà esaminare chi sia 1’autore, e ehe potestà abbia e quale sia il contenuto dei documento stesso. Riguardo alia procedura di produzione, si deve segnalare la norma del can. 480, relativa ai ruoli dei vicario generale e dei vicario episcopale, i quali devono informare il vescovo diocesano sugli affari di maggiore importanza - e 1’emanazione di un decreto generale esecutivo, per il fatto di essere generale, è senza dubbio un affare importante - e mai agiranno contro la volonté e le inten- zioni dei vescovo diocesano. Rispetto alia produzione di questo tipo di norme da parte dei dicasteri della Curia romana, bisogna stare a quanto stabilito dalla PB (artt. 17 e 18) e dal RGCR (art. 131). 25 AAS 77(1985)771.

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