Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

74 EDUARDO BAURA esecutivi fa parte, dunque, della potestà ordinaria esecutiva di cui godono gli or­gani vicari. Possono quindi emanare questo tipo di decreti i vicari generali e i vi- cari episcopali, a meno ehe osti qualche riserva (cfr. can. 479 §§ 1 e 2); possono emanarli anche i dicasteri della Curia romana (cfr. RGCR, art. 125 § 1). La competenza si definisce per i limiti della comunità di fedeli su cui si deve esercitare la potestà e per la materia. Occorre segnalare ehe la disposizione del can. 32 - che stabilisée che «decreta generalia exsecutoria eos obligant qui te­nentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis determinant aut ob­servantiam urgent»—deve, logicamente, essere messa in relazione con la compe­tenza deli’autorité che emana il decreto. In altri termini sipuô dire che è possibile avere un decreto generale esecutivo con un soggetto passivo diverso da quello della legge, come succede nel caso di un decreto diocesano per 1’applicazione di una legge universale: obbliga tutti coloro ehe sono sotto la competenza dell’autore del decreto. La norma del menzionato canone è volta a sottolineare il carattere di generalità proprio dei decreti generali esecutivi. La peculiare organizzazione ecclesiastica impone di menzionare il fatto ehe nella Chiesa tutti coloro ehe godono di potestà legislativa hanno anche potestà esecutiva: possono essi emanare decreti generali esecutivi? La questione non è banale, poiché puô darsi che lo stesso legislatore desideri in un momento poste­riore specificare meglio alcune delle disposizioni legali o (il che puo capitare più frequentemente) che il vescovo diocesano - che è legislatore nella sua diocesi, a cui compete l’obbligo di difendere l’unità della Chiesa universale, promuoven- do tra l’altro la disciplina comune a tutta la Chiesa ed esigendo 1’adempimento di tutte le leggi ecclesiastiche (can. 3 92 § 1 ) - desideri emanare un decreto generale esecutivo per dare attuazione completa nella sua diocesi ad una legge universale. Occorre ricordare la disposizione del can. 29, che stabilisée che qualsiasi nor­ma generale emanata dal legislatore è propriamente legge ed è retta dai canoni relativi ad essa. Pertanto, se un’autorità con potestà legislativa volesse emanare un decreto generale esecutivo (perché ha anche potestà esecutiva), il decreto avrà come contenuto e fmalità l’eseeuzione di una legge anteriore, ma il rango formale sarà quello di legge, vale a dire ehe sarà una legge con contenuto (e sco­po) esecutivo, sicché diventa irrilevante qualificare la norma in questo caso come decreto generale esecutivo. In altri termini, per questo decreto non interes- serebbe una delle conseguenze giuridiche più caratteristiche dei decreti esecuti­vi, quella cioè che esige che il decreto si limiti a determinare con maggiori parti- colari il modo di compiere la legge (poiché i contenuti praeter legem sarebbero validi, in quanto norme legali date dal legislatore competente). La norma emanata dal legislatore a scopo esecutivo potrà contenere addirit- tura disposizioni contrarie alia legge - la quale verrebbe derogata in quei punti - se l’autore della norma fosse, owiamente, lo stesso legislatore (o il suo succes­sore o superiore). AI momento pero della cessazione della legge per la cui esecu- zione fu data la norma esecutiva, bisognerà esaminare il grado di dipendenza

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