Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

70 EDUARDO BAURA Un dicastero puô, quindi, emanare legittimamente un decreto legislativo se ha ricevuto un mandato dal Sommo Pontefïce o se sottomette un documento pre- parato di propria iniziativa all’approvazione specifica del Papa. In quest’ultimo caso, öltre a comunicare il testo preparato ai dicasteri interessati — qualora ci fos- sero(PB,art. 17eRGCR,art. 131 §§4e5)-l’art. 126 del RGCR, nei suoi tre pri­mi paragrafi, stabilisée la procedura che dovrà essere osservata: deve constare per iscritto la richiesta, indicante, se ci fossero, quali siano le deroghe che si pre- tendono applicare al diritto universale, e per quali motivi, e lasciando il tutto nel- le mani del Papa affinché lo esamini. Riguardo alla fattispecie in cui il dicastero abbia ricevuto speciale mandato per legiferare, sembra che si dovrebbe anche chiedere l’approvazione (specifica) del testo prima di promulgarlo, giacché le decisioni di maggiore importanza devono sottomettersi all’appro vazione del Sommo Pontefïce, a tenore dell’art. 18 della PB, sebbene la lettura di questo arti- colo dia adito a interpretare che cio non è assolutamente imprescindibile, poiché eccettua da questo obbligo le decisioni per cui sono state attribuite ai capi dica­steri speciali facoltà. In ogni caso, la procedura di richiesta dell’appro vazione specifica è qualcosa di circoscritto alia gestazione dell’atto, vale a dire, è una questione interna ehe intéressa i rapporti delle diverse autorité fra di loro. Certamente i destinatari han- no diritto di sapere se sia stato seguito Viter previsto per 1’emissione di un decre­to legislativo, ma in fin dei conti risulta indifferente il fatto che 1 ’ autore della nor­ma abbia ricevuto la necessaria potestà legislativa una volta che ha preparato il testo (mediante l’approvazione specifica) o prima di iniziare la preparazione dei documento, mediante un mandato speciale, soprattutto se anche in questa secon­da ipotesi sottomette all’approvazione del Papa il testo preparato (come sembra richieda in ogni caso l’art. 126 § 4 del RGCR), poiché cio che realmente intéressa al soggetto passivo della norma è che consti il potere (eccezionale) con cui una detenninata autorité esecutiva emana un decreto con forza di legge, giacché, se non avesse tale potere, la norma non sarebbe tale, non vincolerebbe. Insomma, una norma generale e astratta, contraria ad una legge precedente o con contenuti normativi nuovi (ehe non rientrano nel quadro tratteggiato da una legge precedente), è sostanzialmente una legge, che puô essere emanata unica- mente da chi gode di potestà legislativa; se l’autore di taie norma fosse un’autorité con potestà ordinaria solo esecutiva, dovré constare che ha ricevuto legittimamente la potestà (legislativa) ad casum, poiché altrimenti la norma sáré considerata nulla. Sarebbe auspicabile, amio awiso, ehe venisse reso pubblico l’atto di conces­sione del potere legislativo, ma la prassi della Curia romana tende a menzionare quest’atto nello stesso documento ehe contiene la norma generale, sicché è lo stesso beneficiato di quella delega, autore dei decreto legislativo, colui ehe testi­monia di avere ricevuto il mandato. Per il resto, il diritto canonico non prevede

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