Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 71 ehe il decreto legislativo si promulghi mediante un documento specifico (puô ri- cevere il nome di “decreto”, ma puô succedere che vi sia un decreto legislativo con il nome di “Nonna”, “Dichiarazione”, ecc.). Ad ogni modo, il RGCR, stabilendo espressamente all’art. 126 § 4 che un de­creto legislativo emesso da un dicastero dovrà dire esplicitamente ehe il Sommo Pontefice «in forma specifica approbavit», ha fatto un passo importante in ordine alla chiarezza, poiché si richiede ehe consti chiaramente la legittimità della nor­ma.2 1 Nel caso in cui si interprétasse che questa norma non riguarda la fattispecie in cui il dicastero ha ottenuto la delega previa alla produzione del testo, dovrà constare almeno che è esistita tale delega.21 22 Occorre tenere presente, infatti, che nell’attuale ordinamento canonico non esiste cio che nel diritto civile si suole denominare “decreto-legge” o “ordina­mento”, cioè, una legge emessa, per speciali ragioni di urgenza o nécessita, da un organo con potestà solo esecutiva, ehe nécessita di essere ratificata entro un de­terminato termine dal potere legislativo. Il M. P. Cum Iuris Canonici, di Bene­detto XV, del 15 settembre 1917,23 prevedeva questo tipo di norme, ma di fatto 21 Questa norma venne introdotta già nel Regolamento del 4 febbraio 1992 (AAS 84 [ 1992] 201-267), art. 110 §4. 22 Puô far luce sulla questione uno sguardo alla prassi seguita dalla Curia romana negli anni di vigenza dell’attuale Codice. Puô citarsi l’esempio dei decreti della Congregazione per i Ve- scovi con cui vengono sanciti gli statuti degli ordinariati militari, invocando la potestà ricevu- ta a tenore del can. 30 («Summus vero Pontifex Ioannes Paulus, de iis omnibus certior factus, id muneris huic Congregationi commisit, ut, ad normam can. 30 CIC haec Statuta Ordinaria- tus Castrensis... »; cf., per esempio, Congregazione per i Vescovi, decreto dei 21 settembre 1989, Prot. n. 638/87). Alio stesso modo, un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede, promulgato il 23 settembre 1988 (AAS 81 [1988] 1367), con cui si tipizzava un nuovo delitto, invocava anche la speciale facoltà ricevuta a tenore del can. 30. Altre norme recenti, invece, hanno incluso la formula «Summus Pontifex in forma specifica approbavit» (cf., per esempio Congregazione per la dottrina della fede, Agendi ratio in doctrinarum exami­ne, 29 giugno 1997, in AAS 89 [1997] 830-835, in cui peraltro si dà la particolarità che l’approvazione specifica riguardi soltanto i due ultimi artt. della norma). In altre occasioni, è stata promulgata una norma e posteriormente si è reso pubblico un rescritto “ex audientia Ss.mi” in cui si menzionava 1’approvazione specifica della norma ante- riormente promulgata (cfr. Congregazione per la Dottrina della fede, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis, in AAS 81 [1989] 104—106, e il posteriore rescritto dei 19 settembre 1989, in AAS 81 [1989] 1169; Rota Romana, Normae Rotae Romanae Tribunalis, dei 18 aprile 1994, in AAS 86 [ 1994] 508-540 e il successivo rescritto della Segreteria di Stato, dei 23 febbraio 1995, 'mAAS%l [1995] 366). In questi casi, la validité della norma (o, meglio, dei contenuti normativi con rango di legge) inizierebbe a rigore soltanto a partire dalla pro- mulgazione di tale rescritto (e, se non si dice nulla in contrario, bisognerebbe attendere il de- corso della corrispondente vacatio legis - cfr. can. 8 - per la sua entrata in vigore), sebbene questa procedura si presenti invero come una sanatio a radice della norma promulgata da un dicastero senza la sufficiente potestà. 23 AAS 9 (1917) 483 e 484.

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