Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica
L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 67 puô riferire a questo tipo di norme con il nome di “decreti legislativi”, impiegan- do l’espressione usata dal diritto statale per norme equivalenti.12 13 4 Negli ordinamenti statali, la presenza dei decreti legislativi ha una maggiore rilevanza ehe nell’ordinamento canonico perché rappresentano un agile stramento per fare leggi su materie particolarmente complesse da parte del potere esecutivo (o di commissioni parlamentari) evitando cosi le lente procedure tipi- che del potere legislativo. Queste esigenze non si danno nell’ordinamento canonico, ove la potestà legislativa è in mani di organi unipersonali e dove la produ- zione delle leggi non è sottoposta a speciali formalité. I decreti legislativi si caratterizzano, quindi, per il fatto di essere norme generali emanate dall’autorità esecutiva, in virtù di una delega della potestà legislativa, ehe hanno lo stesso rango della legge. Quest’ultima caratteristica comporta ehe i decreti legislativi possono emanare norme nuove, indipendenti da altre leggi, cioè creare nuovi obblighi o attribuire nuovi diritti, stabilendo cosi nuove norme di condotta. Anzi, i decreti legislativi, poiché hanno il medesimo rango della legge, possono con- tenere disposizioni contrarie a leggi anteriori, ad esse derogando (purché cio appar- tengaall’ambito dicompetenzadellapotestàricevuta per delega: cff. can. 131 § 1). Da quanto sinora detto si desume ciô ehe esplicitamente afferma il can. 29: tutti i decreti legislativi «sono propriamente leggi e sono retti dalle disposizioni dei canoni sulié leggi». Pertanto, i decreti legislativi non sono norme ammini- strative, né sono sottoposti aile leggi (dello stesso rango) perché essi stessi sono leggi. I decreti legislativi sono norme emanate daU’autorità esecutiva, ma è in virtù della potestà legislativa (delegata) che possiedono forza di legge; sono espressione della funzione normativa propriamente legislativa, poiché formula- no regole generali e astratte ex novo. Se in questa sede si tratta dei decreti legislativi lo si fa nella misura in cui risulta necessario per distinguerli dalle norme am- ministrative (soprattutto dai decreti generali esecutivi) e in quanto è utile cono- scere come si debba sviluppare una possibile attuazione della potestà legislativa (delegata) da parte dell’Amministrazione. Ritengo ehe convenga riservare la terminológia “decreto legislativo” soltan- to per quelli emanati da un’autorità esecutiva in virtù della potestà legislativa delegata; Punica differenza con la legge sarebbe, quindi, l’autore. Il can. 29 afferma che il decreto generale posto da chi gode di potestà legislativa è legge; in real- tà, è una defmizione formale di legge, un modo di affermare la natura legislativa 12 In questo senso Labandeira, Trattato (nt. 4), 245-247. 13 Cf. J. M. GONZALEZ DEL Valle, Los actos pontificios como fuente del Derecho Canonico, in Ius Canonicum 32 (1976) 245-292. l4Concretamente converrà tenere presente che è tradizione che le norme generali emesse dai vescovi diocesani nell’ambito della loro circoscrizione ricevano il nome di “decreto”, seb- bene - poiché si riconosce ai vescovi la potestà legislativa nell’ambito della loro competenza (cf. can. 391 § 1 ) - questi “decreti” siano propriamente leggi.