Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

68 EDUARDO BAURA di ogni norma generale data dal legislatore, indipendentemente da quale sia il nome del documento in cui compare il testo normativo. Occorre tener presente che nel diritto canonico si conserva una lunga tradizione ehe distingue numerosi tipi di documenti a seconda della solennité, formalité, ecc.: decreto, legge, nor­ma, istruzione, motu proprio, statuto, e cosi via fino a più di settanta denomina- zioni, senza ehe tali termini corrispondano esattamente alia natura giuridica dei contenuto dei documento.13 Ebbene, il can. 29, nel sancire il carattere di legge di ogni norma generale il cui autore abbia la potestá legislativa, indica ehe non ci si dovrá attenere unicamente all’apparenza esterna dei documento per qualificarlo come atto o come norma amministrativa o come legge, ma sáré necessario esa- minare il suo contenuto e identifícarne l’autore (con la potestá di cui egli gode).14 Indubbiamente, sarebbe augurabile ehe la prassi normatíva si adeguasse di più alla sostanza delle cose e al regime attuale, onde ottenere una maggiore chiarez- za e precisione nell’uso della relativa terminológia giuridica. Ritengo che ciô sia un’esigenza di chiarezza ehe deve caratterizzare ogni norma generale in ordine al rispetto dovuto ai diritti dei destinatari.15 Sulla base della terminológia del vigente Codice e prendendo come punto di riferimento ciô che avviene negli ordinamenti civili, alcuni hanno voluto vedere delle differenze sostanziali tra i “decreti legislativi” e le “leggi”, ammettendo an­che la possibilité che siano i legislatori ad emanare questi decreti, diversi dalle leggi.16 Da parte mia, in forza di quanto detto sopra, non ravviso differenza alcu- na tra diverse norme generali emanate dallo stesso legislatore, per cui non c’è motivo di pariare di “decreti legislativi” emessi dali’autorité legislativa (perché, come afferma espressamente il can. 29, sono propriamente leggi).17 C’è di più. A tenore del combinato disposto dei cann. 29 e 30, tra il decreto legislativo emesso in virtù della delega e la legge emanata dal legislatore non c’è nell’ordinamento canonico nessuna differenza in quanto all’efficacia e al rango; pariare, quindi, di decreti legislativi emessi dall’autoritá esecutiva ha senso soltanto in ordine al 15 Sono classiche le parole ehe sant’Isidoro di Siviglia ripete per ben due volte (cf. Etymolo­giarum, II. 10 e V.21) e che vengono riportate dal Decreto di Graziano (cf. D.4 c.2): la legge deve essere «manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem in captionem contineat». E’ inte­ressante osservare ehe san Tommaso d’Aquino si préoccupa di evidenziare che 1’elencazione, fatta da sant’Isidoro, delle caratteristiche ehe deve avere la legge non è superflua (cf. Summa Teologiae, I-II, q. 95, a. 3; cf. anche F. SUÁREZ, Tractatus de legibus ac Deo legislatore in de­cem libros distributus, Coimbricae 1612 [reprint Madrid 1968], III.15.1). 16 Cf. V. De Paolis, Tipológia egerarchia delle norme canoniche, in Fondazione del dirit­to. Tipológia e interpretazione della norma canonica, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2001,128—130. Cfr. anche F. D’Ostilio, Prontuario del Codice di diritto canonico, Città del Vaticano 1994, 65 e ss. 17 D’Ostilio insiste sui fatto ehe il can. 29 contiene in realtà una defmizione di legge (cf. F. D’Ostilio, 11 diritto amministrativo della Chiesa, Città del Vaticano 1994,486).

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