Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica
64 EDUARDO BAURA Alla luce di queste considerazioni è possibile constatare la nécessité che le autorité esecutive possano anche emanare alcune norme generali. La vicinanza dell’Amministrazione con i problemi reali consiglia ehe sia questa l’autorité ehe determini più precisamente alcune disposizioni che nella legge rimangono formulate in maniera troppo generica. Inoltre, per amministrare correttamente, ese- guendo le disposizioni di una legge, talvolta è necessario emanare norme generali; occorre, per esempio, ehe l’Amministrazione emani una direttiva (“istruzio- ne”) a tutte le autorité esecutive per chiarire e uniformare il modo di eseguire una determinata legge, oppure puô essere necessario che l’autorité amministrativa concretizzi ai destinatari della legge il modo di compierla (“decreto generale esecutivo”). Negli esempi citati si tratta di disposizioni generali e astratte ehe hanno al contempo lo scopo di far eseguire una legge, finalité tipica della funzio- ne amministrativa. In altri termini, la concessione di alcune prerogative normative ail’ Amministrazione non obbedisce ad una decisione arbitraria, ma aduna nécessité di buon govemo. L’esistenza di norme generali e astratte emanate dalle autorité esecutive fa si ehe anche nel diritto canonico si possa distinguere tra legge in senso materiale e legge in senso formale. L’attivitá normatíva dell’Amministrazione deve essere anche sottomessa al principio di légalité, il che si traduce nell’ottemperanza alle regole di forma di emanazione, di competenza e di determinazione dei ranghi normativi. Quanto alla forma, va ricordato come negli ordinamenti civili l’attivité legislativa è soli- tamente sottomessa ad una procedura e a dei requisiti formali speciali, mentre nel diritto canonico non esiste una procedura prestabilita, e cio è dovuto in parte al fatto che 1 ’ autorité legislativa è di regola un organo unipersonale. II Codice, in- fatti, raccogliendo un dictum di Graziano,9 si limita a ricordare al can. 7 che la legge si istituisce quando si promulga (dichiarando cosi un elemento essenziale della legge) e a offrire al can. 8 un orientamento assai libero sulla forma di pro- mulgazione.10 castero funga da parte e giudice al contempo, giacché, essendo «proprium Congregationis de Doctrina Fidei munus est doctrinam de fide et moribus in universo cattolico orbe promovere atque tutari» (art. 48 della PB), la Congregazione dovrà provvedere, corne di fatto prowede, a porre atti di govemo volti, appunto, a tutelare la dottrina e, quindi, a indagare e perseguire gli eventuali delitti contro di essa; in altre parole, penso che sarebbe più confacente con la missione di questa Congregazione ehe essa svolgesse, a livello della Santa Sede, il ruolo del promo- tore di giustizia nei processi contro i cosiddetti «delicta graviora», anziché quello di giudice. 9 Cf. D.4 d. p. C.3. 10 Per quanto sia libero il modo di promulgazione, esso deve rispettare comunque i requisiti essenziali della promulgazione, con la quale si fissa il tenore letterale della legge (cfr. P. LOMBARDIA, Lezioni di diritto canonico. Introduzione-Diritto Costituzionale-Parte generale, Milano 1984,203) e si rende pubblico (conoscibile dalla comunità destinataria della norma) il testo legale. Sono interessanti a questo proposito le considerazioni di S. Tommaso d’Aquino, che precedono la sua celebre definizione di legge, relative alla promulgazione quale elemento