Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 65 Per quanto riguarda la sottomissione dell’attivitá normatíva alle regole di competenze, bisogna, logicamente, distinguere le norme con rango di legge date dali’autorité esecutiva in virtù di una delega ricevuta dalla potestà legislativa dalle norme propriamente amministrative, emanate, cioè, in forza della stessa potestà esecutiva. In queste ultime è di capitale importanza il rispetto dei princi­pio di legalità, il che comporta che una norma amministrativa nécessita di una legge anteriore ehe la giustifichi e mai pótra essere contraria ad una legge, pena la sua nullité. Le norme amministrative sono quindi quelle regole generali infra legem, date dalle autorité esecutive. Tali norme possono essere esecutive, se hanno come fi­nalité quella di applicare una determinata legge (e queste sono i decreti generali esecutivi e le istruzioni), o indipendenti, quando non sviluppano qualcosa di pre- stabilito da una legge anteriore, ma regolano degli spazi non regolamentati, seb- bene dentro i limiti fissati dalla legge (statuti e regolamenti, con le precisazioni ehe più avanti si diranno).11 In realtà, tutte queste norme sono esecutive, nel sen­so ehe fautore è l’autorité esecutiva, tuttavia, per non identificare le norme am­ministrative in generale con una loro sottospecie, i decreti generali esecutivi, sembra preferibile adoperare l’espressione “norme amministrative” per riferirsi genericamente a quelle emanate dall’Amministrazione. Alla luce déllé precedenti considerazioni veniamo ora ad analizzare il regime giuridico della produzione normatíva emanata dalle autorité esecutive, incomin- ciando dal fenomeno particolare delle delega della potestà legislativa. II. LA POTESTÀ LEGISLATIVA DELEGATA ALL’AMMINISTRAZIONE L’elaborazione di norme generali e astratte con carattere stabile suppone una previa maturazione prima di giungere alla formulazione di un testo. Non si chie- de, dunque, alia funzione legislativa la rapidité o urgenza ehe si richiede talvolta alle funzioni amministrativa e giudiziale quando devono risolvere un caso con­creto. Per queste ragioni, si comprende perché la potestà legislativa nella Chiesa vengariservata aile autorité ehe godono di potestà propria nell’ambito della rela­tiva giurisdizione e perché, diversamente da quanto accade con la potestà esecu­essenziale della legge (cf. Summa Theologiae, I—II, q. 90, a. 4). I testi non promulgati, benché se ne diffonda il contenuto, non possono considerarsi norme giuridiche con efficacia generale, e sono giuridicamente inesistenti, poiché non possono creare nessun effetto giuridico (nessun obbligo di giustizia), non essendo il testo legale pubblicamente conoscibile dal destinatario. Tali testi potranno avere un’efficacia pratica, ben diversa perô daU’efficacia giuridica; sulla loro scia si potrà difatto seguire, per esempio, una determinata modalité di processo, ma taie processo non sarà stato eseguito in base a norme giuridiche generali prestabilite. 11 Classificazione introdotta da Labandeira, Trattato (nt. 4), 247-254.

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