Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 63 in tre funzioni diverse non significa in modo alcuno ehe sia possibile realizzare una divisione netta, come se si traitasse di tre compartimenti stagni senza nessu- na comunicazione. AI contrario, occorre affermare, da una parte, ehe esistono atti di go verno con delle caratteristiche tipiche di più funzioni e, dali’altra, che per far si che il govemo della società funzioni bene, l’esperienza insegna ehe è necessario attribuire agli organi di una determinata funzione alcune attività ehe a rigore sarebbero proprie di un’altra.7 Naturalmente, la volontà di sottomettere il govemo della società al principio di legalità implica lo sforzo per distribuée le competenze fra i diversi organismi direttivi in modo ehe venga rispecchiata la di- stinzione delle tre funzioni, sicché l’attribuzione di mansioni corrispondenti ad una determinata funzione a organismi finalizzati ad un’altra dovrà riservarsi ai soli casi in cui il corretto espletamento dei compiti propri di tali organismi lo ri- chieda.8 7 Si osserva, ad esempio, ehe nella società civile gli organi con potestà giudiziaria, proprio per garantire la loro indipendenza, govemano 1’amministrazione di giustizia (realizzando atti tipicamente amministrativi); il potere legislativo si riserva la competenza di porre atti singola- ri di speciale importanza (ehe rivestono solitamente la forma di legge, come, per esempio, la “legge finanziaria” per un anno); l’Amministrazione pubblica risolve determinati conflitti “giudicando” o rende possibile l’attuazione di determinati indirizzi legislativi. 8 In questo senso, ha significato un passo importante il disposto dell’art. 18 della cost. ap. Pastor Bonus (in seguito PB), che vieta ai dicasteri della Curia romana l’emanazionedi leggi o di decreti generali aventi forza di legge o di derogare alle prescrizioni del diritto universale, ma resta ancora strada da percorrere nell’impegno per distinguere le funzioni all’intemo della Santa Sede, sicché, in una prospettiva de iure condendo sarebbero auspicabili delle ulteriori determinazioni che portassero all’attuazione fino in fondo del già menzionato Principio 7 del­la revisione del Codice a livello del governo centrale della Chiesa, per quanto supponga la rot- tura con distribuzione di competenze più o meno tradizionali. Sotto questo profilo desta, infat- ti, perplessità la cumulazione di funzioni di natura prettamente amministrativa relative alia vi- gilanza dell’amministrazione di giustizia nella Chiesa con le mansioni giudiziarie affidate al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cf. can. 1445 e artt. 121-125 della PB). Alio stesso modo, si potrebbe anche ridimensionare il poliedrico ruolo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, al quale si affida il controllo di legalità della legislazione particolare (art. 158 della citata cost, ap.), öltre che «legum universalium interpretationem authenticam ponti­ficia auctoritate firmatam proferre» (art. 155) e prestare consiglio tecnico agli altri dicasteri (art. 156). E, soprattutto, ritengo ehe supporrebbe un importante progresso in questo processo di divisione di funzioni mirante a garantire meglio i diritti dei fedeli Tabbandono delfattribuzione (classica nella Chiesa, ma, amio modo di vedere, oramai anacronistica) della funzione giudiziaria ad un dicastero avente potestà esecutiva per esercitare il suo ruolo dottri- nale quale, appunto, la Congregazione per la Dottrina della Fede (cf. art. 52 della PB e IOAN- NES Paulus II, m. p. Sacramentorum Sanctitatis Tutela, 30 aprile 2001, in AAS 93 [2001] 737-739), in favore di un Tribunale apostolico stabilmente eretto e indipendente (da qualsiasi altro Dicastero della Curia romana), semmai con la costituzione di una sorta di sezione specia- lizzata, come avviene in alcuni tribunali supremi statali. Non si tratta qui di un fregio tecnico giuridico mirante soltanto a impedire 1’accumulo di competenze amministrative e giudiziarie all’intemo del generale compito di tutela della dottrina, ma di evitare il rischio ehe lo stesso di-

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