Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

62 EDUARDO BAURA I. Intervento dell’Amministrazione nella funzione normatíva Fa parte della missione di reggere una società 1’ordinare la vita sociale, strut- turandola, stabilendo quali dovranno essere le norme di condotta, attribuendo competenze, organizzando il govemo, ecc., mediante la creazione appunto di norme scritte generali e astratte date dal legislatore. Sebbene ogni atto giuridico produca déllé conseguenze giuridiche, non v’é dubbio ehe le leggi hanno una particolare rilevanza in quanto determinano a priori in grande misura l’efficacia giuridica dell’agire umano nella società. Senza cadere in un ingenuo legalismo, occorre segnalare come l’efficacia della legge si noti specialmente nei confronti degli atti di govemo, giacché, da una parte, essi vengono solitamente regolati con più precisione in quanto alla competenza, la procedura e la forma, e, dall’altra, in non poche occasioni devono eseguire ciô che la legge stabilisée. Vero è che in un certo senso si potrebbe affermare che ciô che è decisivo sono le soluzioni concrete giudiziali o amministrative, poiché sono quelle ehe interes- sano realmente le persone. Ma nella misura in cui queste dipendono (con certe eccezioni) dalle regole generali e astratte stabilite anteriormente, è abituale rico- noscere alla funzione di legiferare un ruolo primordiale ail’ intemo delle funzioni di governo. Come nelle società democratiche l’attività legislativa in senso stretto rimane riservata agli organi che più direttamente rappresentano il popolo, cosi nella Chiesa la funzione legislativa viene riservata a quelle autorità ehe govema- no con potestà ordinaria propria: per tutta la Chiesa universale, l’autorità supre­ma e per le chiese particolari o comunità ad esse equiparate, l’Ordinario proprio che le presiede.6 Malgrado la funzione di emanare norme generali per il futuro, attesa la sua importanza, sia attribuita agli organi capitali, i quali govemano con potestà pro­pria, non è possibile ridurre tutta la funzione normativa necessaria per reggere la società all’attività svolta dalle autorità con potestà legislativa. Ciô non deve me- ravigliare, poiché la constatazione ehe l’attività di govemo possa essere tipizzata 6 Prescindo qui della problematica circa la natura della potestà normativa delle Conferen- ze Episcopali: esse hanno questa potestà entro i limiti materiali e con i requisiti procedurali di cui al can. 455. Rispetto alia qualifica della potestà con cui agisce la Conferenza Episcopale quando unanimemente decide legiferare a norma del can. 455 § 4, cf. D. Cito, Le délibéré nor­mative delle Conferenze Episcopali. (Considerazioni in tema di flessibilità della competen­za), in Ius Ecclesiae 3 ( 1991 ) 561-573 e la bibliográfia ivi citata. Per una riflessione di caratte- re generale sui tema, con indicazioni suile materie circa le quali conviene ehe esista una nor­mativa specifica emanata dalle Conferenze Episcopali, cfr. G. Feliciani, Le conferenze epi­scopali come fonte di diritto particolare, in Folia Canonica 2 (1999) 21—29. Nell’ambito degli istituti di vita consacrata si danno anche norme generali (d’accordo con la legislazione universale e con le disposizioni del diritto proprio), alcune delle quali pos- sono essere qualificate corne leggi ecclesiastiche in senso formale quando sono date in virtù della potestà ecclesiastica di regime (cfr. can. 596).

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