Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 61 plicemente che agisca dentro la comice giuridica del rispetto déllé competenze, forme e procedure determinate; in questo senso non va dimenticato che, sebbene non si possa applicare tout court a questi atti il principio di legalità riguardo al loro contenuto, essi sono legalmente regolamentati in quanto alla competenza e procedura, visto ehe la stessa legge prevede ehe si diano questi atti. Ad ogni modo, la ragione ultima giustificante questo tipo di atti la si trova, a mio avviso, nella considerazione che in realtà il principio di legalità altro non è ehe un mezzo tecnico per garantire in maniera oggettiva un principio più alto e definitivo, che è il principio di giustizia. Quindi il principio di legalità, corne taie, puô essere og- getto di eccezioni (come avviene nel caso dei privilegi e delle dispense), purché gli atti contrari al testo legale rispettino di fatto la giustizia. Peraltro, la decisione del Codice di tipizzare questi atti tra gli atti amministrativi singolari, pur presen- tando il paradosso apparente di prevedere atti praeter o contra legem posti dalle autorità esecutive, comporta l’innegabile vantaggio di poter usare i meccanismi di controllo di legalità previsti per tutti gli atti amministrativi singolari (il regime giuridico, la procedura e, soprattutto, i ricorsi), alio scopo di verificare se rispon- dono alla giustizia. Comunque sia, e, a prescindere dalla questione se i riferiti atti debbano consi- derarsi “norma” o meno, premetto ehe l’oggetto sui quale intendo soffermarmi nel presente studio è circoscritto ai soli provvedimenti di efficacia generale e astratta emanati dalle autorità esecutive, tralasciando, dunque, gli atti singolari o concreti.5 5 Intendo per “singolarità” la caratteristica propria degli atti ehe sono rivolti ad un destina- tario determinato, con esclusione dei restanti membri della stessa comunità; per “generalità”, il carattere proprio dei provvedimenti rivolti ad una comunità in quanto tale. La “concretezza” qualificherebbe l’efficacia di un atto il quale è dato per un caso o per un tempo determinato; alla concretezza si opporrebbe l'astrazione propria delle disposizioni date con l’intento di po- tersi applicare a tutti i casi ehe possano verificarsi nella realtà, purché risultino inquadrabili dentro la fattispecie considerata astrattamente da una norma (la caratteristica dell’astrazione sarebbe intimamente legata con il fatto che tali disposizioni si danno per il futuro e tendono ad essere stabili). Segnalo queste precisazioni perché è comune nella canonistica pariare di “atto singolare”, anche se il destinatario è generale, allorquando l’atto si riferisce ad una situazione determinata (perché si pensa alla “singolarità” del caso per cui è stato posto); difatti questa è la terminológia usata dal Codice nel pariare di atti amministrativi singolari nel Titolo IV del pri­mo Libro, dove si ammette la possibilité di un atto amministrativo singolare per la generalità dei soggetti di una comunità dato per un caso determinato, come sarebbe il caso di una dispen­sa dalla legge a tutta una comunità in una situazione concreta, sicché una volta decorsa la pe­culiare situazione si ritoma alla disciplina legale (sulla singolarità quale caratteristica della di­spensa rinvio a Baura, La dispensa (nt. 4), 130-137). E, a rigore, sarebbe ipotizzabile un atto singolare astratto, cioè un atto dato per un soggetto determinato, efficace nelle situazioni cor- rispondenti al modello o al tipo di situazioni stabiliti astrattamente (per esempio, un privilegio concesso a una persona affinché possa usarlo quando si diano i casi tipizzati), sebbene sia più abituale pariare di astrazione per le sole norme generali.

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