Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

FOLIA CANONICA 5 (2002) 59-84. EDUARDO BAURA L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA I. INTERVENTO DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA FUNZIONE NORMATÍVA; II. LA POTESTÀ LEGISLATIVA DELEGATA DELL’AMMINISTRAZIONE; III. LE DIVERSE CATEGORIE DI NORME AMMINISTRATIVE: 1.1 decreti generali esecutivv, 2. Le istruzioni; 3. Le norme "indipendenti": statuti e regolamenti; IV. CONTROLLO DI LEGALITÀ DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. Fra le più importanti novità di impostazione della codificazione del 1983 si tro- va senz’altro quella di volere «ut iura personarum apte definiantur atque in tuto po­nantur. Quod efficit, ut excercitium potestatis clarius appareat veluti servitium, magis eius usus firmetur, et abusus removeantur».1 Ne è seguito il desiderio, assur- to a principio inspiratore dei Codice post-conciliare, di provvedere alia regola- mentazione dei ricorsi amministrativi e di introduire nel govemo della Chiesa la distinzione di funzioni (legislativa, amministrativa e giudiziale), definendo con precisione le competenze degli organismi di govemo e le singole mansioni della potestà ecclesiastica.2 Cosi facendo, si dichiara la volontà di sottomettere l’attività amministrativa della Chiesa al principio di legalità. Sta di fatto pero che all’interno dell’insieme di compiti affidato all’Amministrazione ecclesiastica v’è un settore importante, quello normativo, ehe ad un primo approccio potrebbe apparire come contrario al principio di divisioni di funzioni e difficilmente conciliabile con il menzionato principio di legalità, onde l’opportunité di mettere al vaglio il vigente regime giuridico dell’attività normatíva dell’Amministrazione alio scopo di indi- viduare i requisiti per la sua effettiva sottomissione alia legge.3 1 Principio n. 6 della revisione dei Codice proposto al Sinodo dei Vescovi del 1967, in Co­dex luris Canonici, dei 25 gennaio 1983, Prefazione. Cf. anche Communicationes 1 (1969) 77-85. 2 Cf. ibidem, Principio 7. Sulla necessità di sottomettere al principio di legalità l’attività di govemo della Chiesa cfr. Io studio poco posteriore al Sinodo del 1967 di J. Herranz, De prin­cipio legalitatis in exsercitiopotestatis ecclesiasticae, in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI Recognoscendo, Acta Conventus Internationalis Canonistarum Romae diebus 20-25 mai 1968 celebrati, Città del Vaticano 1970,221—238. Vedi anche Id, Studisulla nuova legislazione della Chiesa, Milano 1990, 113—169; I. Zuanazzi, IIprincipio di legalità nella funzione amministrativa canonica, in Ius Ecclesiae 8 ( 1996) 37-69; H. Pree, Esercizio della potestà e diritti dei fedeli, in Iprincipi per la revisione dei Codice di diritto canonico. La rice- zione giuridica dei Concilio Vaticano II, a cura di J. CANOSA, Milano 2000, 305-346, specie 315-324. 3 Nel presente articolo si raccoglie sostanzialmente il contenuto della Lezione III dei libro: J. Miras — J. Canosa — E. BAURA, Compendio de derecho administrativo canonico, Pamplo-

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