Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali

LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA «PRIVACY» 45 gliere opportunamente le legittimerichieste dell’interessato in ordine ai suoi dati in archivio. Il responsabile ha, inoltre, l’obbligo di denuncia civile nell’eventualità di rintracciare ogni^genere di violazione dei registri. E anche tenuto, assieme ad ogni operatore con accesso al registro —ehe è obbligato ad impegnarsi formaimente mediante promessa fatta davanti al re­sponsabile-, “al segreto d’uffício su tutti i dati raccolti, conservati, elaborati e trasmessi”, obbligo ehe rimane immutato anche dopo la cessazione dell’incarico (art. 7). Per analoghe ragioni di riservatezza, l’affidamento dell’elaborazione dei dati a soggetti terzi va fatto mediante contraito stipulato conforme alia legi- slazione civile, il che comporta la doverosa osservanza della normatíva italiana in materia, öltre a quanto prescritto dal Decreto CEI (art. 5). 2.4. La posizione giuridica dell’interessato e diritto di accesso Nella determinazione di chi sia ritenuto soggetto interessato, l’art. 2 § 5 del Decreto CEI si richiama a quanto stabilito nel can. 487 § 2 CIC. “Chiunque ha di­ritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittima- mente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o auten- tiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano”, aile condizioni previste nei regolamenti applicativi. Il soggetto interessato rimane cosi non del tutto pre- cisato. Mentre, daunaparte, lanozione sembracoincidere col soggetto personal­mente identificato dai dati, d’altra è anche vero ehe i dati possono anche riguar- dare un soggetto differente come, per esempio, il figlio o altro parente prossimo. Sembra ehe non si sia ritenuto opportuno specificare ulteriormente questo sog­getto: ma, in realtà, cio pone di rilievo qualche carenza, non avendosi accurata- mente delineato il diritto di accesso AU’interessato si riconosce il diritto a ottenere su propria richiesta-o con il suo consenso scritto- attestati riguardo i propri dati -a meno ehe, non risultino inseparabilmente legati a documenti coperti da segreto-, e anche il diritto a chie­dere al responsabile del registro o dell’archivio l’eventuale correzione, registra- zione o integrazione dei dati, tracciandosi una procedura abbreviata e l’opportuno riscontro del responsabile, con la possibilità di fare ricorso aU’Ordinario nel caso le richieste venissero rifiutate. Cosa diversa succede, invece, riguardo ad eventuali richieste di cancellazio- ne dai registri. Se si tratta di cancellazione di dati dai registri relativi all’avvenuta celebrazione di sacramenti o attinenti alio stato delle persone, la richiesta è inam- missibile. Tuttavia, il Decreto CEI stabilisée ehe una tale petizione sia annotata nel registro, avendo come effetto concreto l’obbligo per il responsabile di non utilizzare i relativi dati se non con l’autorizzazione deli’Ordinario diocesano (art. 2 § 9). Invece, la cancellazione dei dati personali da elenchi o schedari che sia ri­chiesta per iscritto dali’interessato deve essere eseguita in ogni caso dal respon-

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